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Codice Appalti: pagare l'appaltatore con beni immobili? Solo all’interno del partenariato pubblico-privato

Anac ha chiarito che il nuovo Codice Appalti non lo prevede più per i contratti d’appalto, ma solo all’interno del partenariato pubblico-privato

lunedì 15 luglio 2024 - Redazione Build News

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Con il Parere in funzione consultiva n. 27, approvato dal Consiglio dell’Anac il 5 giugno 2024, l'Autorità nazionale anticorruzione ha chiarito che un Comune non può assegnare la realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano pagando l’appaltatore in parte in denaro e in parte in beni immobili, trasferendogli la proprietà di un immobile comunale. Il nuovo Codice Appalti non lo prevede più per i contratti d’appalto, ma solo all’interno del partenariato pubblico-privato.

La richiesta di parere

La richiesta di parere è venuta da un Comune della provincia di Verbania, intenzionato a procedere all’acquisto di un opificio dismesso adiacente al centro storico della città, al fine di realizzare un parcheggio pubblico multipiano, mediante affidamento in appalto dei lavori di adeguamento e trasformazione dell’immobile stesso. L’Amministrazione comunale chiedeva all’Autorità “se il corrispettivo dovuto all’appaltatore per detti lavori, poteva essere corrisposto in parte in denaro, in parte mediante trasferimento della proprietà di un immobile comunale; e se tale immobile poteva essere costituito proprio da alcune parti dell’opificio, da cedere prima o dopo l’esecuzione dei lavori, al fine di consentire all’appaltatore la realizzazione di autorimesse da alienare a terzi”. Tutto questo all’interno di un contratto d’appalto e non nell’ambito del partenariato pubblico-privato.

La risposta dell'Autorità

Anac nella sua risposta ha precisato che “il legislatore, con la previsione dell’art. 202 del d.lgs. 36/2023 (in continuità con il previgente Codice) ha voluto limitare il ricorso allo schema negoziale in esame, esclusivamente nell’ambito dei contratti di PPP e non prevederlo più (come nel d.lgs. 163/2006) anche nell’ambito dei contratti d’appalto.

Pertanto, non può che ribadirsi che nel nuovo Codice, la sostituzione del corrispettivo dell’affidatario in tutto o in parte mediante trasferimento della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, deve ritenersi limitata ai contratti di partenariato pubblico privato nei termini sopra indicati, con esclusione del contratto d’appalto
”.

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