Il principio di equivalenza di cui all’art. 68 d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), “precipitato tecnico del più generale principio del favor partecipationis, trova applicazione ex lege anche negli appalti di servizi”.
Lo ha affermato la quarta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4353/2021 pubblicata il 7 giugno.
Che il suddetto principio trovi applicazione anche negli appalti di servizi è reso evidente – osserva Palazzo Spada – dall’allegato XIII, comma 1, lett. b), del medesimo d.lgs., ove si precisa che, “nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture”, per “specifiche tecniche”, dizione utilizzata nella rubrica dell’art. 68 cit., si intendono “le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l’accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità”.
Il principio di equivalenza trova applicazione anche in assenza di un’espressa previsione del bando, in quanto principio generale della materia degli appalti pubblici.
In allegato la sentenza