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Codice Appalti e costo della manodopera in assenza delle tabelle ministeriali: chiarimenti dal MIT

In assenza delle tabelle ministeriali, occorre procedere a definire l’importo a base d’asta e il costo della manodopera sulla base del procedimento indicato al comma 13 dell’art. 41 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023)

venerdì 8 novembre 2024 - Alessandro Giraudi

cantiere Foto di PhotoMIX Company da pexels.com

Per i CCNL per i quali non sono state pubblicate le Tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (e quindi in dei costi orari di riferimento) come deve comportarsi la Stazione appaltante? Come si determina il costo della manodopera per la costruzione della base di gara?

A questa domanda di una Stazione Appaltante ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel parere n. 2880 del 29 ottobre 2024.

L’art. 41, comma 13 del nuovo Codice Appalti

Il Supporto Giuridico del MIT ricorda che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. L’art. 41, comma 13, d.lgs. n. 36 del 2023, dispone infatti che “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. (…)” .

Le indicazioni dell'Anac

Riguardo alle suddette tabelle ministeriali, ANAC nella delibera n. 534/2023 ricorda che la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che i valori delle tabelle ministeriali costituiscono un mero parametro di valutazione della congruità dell’offerta; la stessa giurisprudenza afferma che le tabelle ministeriali esprimono i costi medi della manodopera e svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, sent. 19 giugno 2018, n. 6869; TAR Toscana sentenza del 9 aprile 2024, n. 389).

“Ciò posto, in assenza delle tabelle ministeriali occorre procedere a definire l’importo a base d’asta e il costo della manodopera sulla base del procedimento indicato al co. 13 dell’art. 41 sopra riportato, ovvero occorre fare riferimento ai valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, alle norme in materia previdenziale ed assistenziale, ai diversi settori merceologici e alle differenti aree territoriali. Si rimettono alla scrivente stazione le valutazioni specifiche per il caso concreto”, conclude il Supporto Giuridico del MIT.

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