La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha espresso il parere n.1119 dell'11 maggio 2017 sullo schema recante le “direttive generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la disciplina delle procedure di scelta del contraente e l’esecuzione dei contratti all’estero”, a norma dell’art. 1, comma 7, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il testo esaminato contiene la disciplina degli aspetti organizzativi, procedimentali e negoziali da seguire nelle procedure di scelta del contraente e nell’esecuzione dei contratti al di fuori dei confini nazionali, da parte delle nostre Ambasciate, Residenze, Consolati, Biblioteche, Istituti Italiani di Cultura, Scuole Italiane, etc, nonché la disciplina delle attività dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
La Commissione Speciale ha qualificato le direttive in esame come veri e propri regolamenti la cui entrata in vigore è pertanto subordinata alla prescritta vacatio legis di quindici giorni dalla pubblicazione per esteso in Gazzetta ufficiale.
PARERE FAVOREVOLE CON SUGGERIMENTI. Nell’esprimere parere favorevole, la Commissione ha comunque suggerito di prevedere il carattere di doverosità ed inderogabilità della clausola (posta a presidio di fondamentali ed evidenti interessi nazionali) relativa alla facoltà di recesso immediato “per ragioni di politica estera” dai contratti di sponsorizzazione, di realizzazione all’estero di opere pubbliche a spese di privati e di partenariato pubblico-privato, con espressa precisazione che, ove il contraente estero non accetti tale clausola, il contratto non può essere concluso.
Quanto alle disposizioni dello schema che concernono l’attività dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, la Commissione Speciale ha particolarmente apprezzato la previsione della sottoposizione degli affidamenti alla “Pratical Guide” per le azioni esterne alla UE, invitando tuttavia il Ministero degli Affari Esteri a precisare che, quando le procedure di affidamento sono riservate alle sole imprese italiane o europee, scatta comunque l’obbligo del rispetto integrale delle direttive comunitarie.
Infine, il parere invita il Ministero degli Affari Esteri a dare espressa disciplina alle ulteriori attività che l’Agenzia affida a soggetti con finalità di lucro, ai sensi dell’art. 16 del proprio Statuto di cui al d.m. n. 113 del 2015, evitando l’imposizione di vincoli procedimentali eccessivi, ed anche a fare maggiore chiarezza sulle diverse tipologie di procedura esperibili (finanziamento, contratti, concessioni, project financing, partenariato pubblico-privato, ecc.) in modo da tracciare una differenziazione netta tra le procedure promosse dall’amministrazione e quelle nelle quali l’iniziativa proviene dai soggetti privati.
In allegato il parere del Consiglio di Stato