L'introduzione di un divieto generale di subappaltare i contratti, eccetto che nei casi specificati nell'articolo 105 del nuovo Codice Appalti (decreto legislativo n. 50/2016), e la previsione di limiti quantitativi generali e astratti applicabili laddove il subappalto è consentito, “sembrano in netto contrasto con le norme e la giurisprudenza UE”.
Lo evidenzia una lettera della Commissione europea del 23 marzo – IN ALLEGATO – relativa al recepimento delle Direttive appalti pubblici e concessioni 2014 nel nuovo Codice italiano dei contratti pubblici (d.lgs 18 aprile 2016, n. 50).
Nella lettera rilasciata in risposta all'esposto dell'Ance, la Commissione Ue osserva che la disciplina di cui all'art. 105 del nuovo Codice dei contratti pubblici “sembra creare un sistema in cui il subappalto è, in linea generale, vietato”. Il comma 1 stabilisce infatti che “i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto”. Il subappalto, rileva Bruxelles, “è infatti consentito unicamente dietro espressa autorizzazione della stazione appaltante (comma 4), e in ogni caso nel limite massimo del 30% dell'importo dell'opera (comma 2)”.
La commissione europea ricorda inoltre che “norme di recepimento dichiaratamente restrittive in materia di subappalto, come quelle adottate dall'Italia, sono in contraddizione” con gli obiettivi – propri della normativa Ue sugli appalti – di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle merci, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, e di facilitare la partecipazione delle Pmi nelle procedure di appalto.
Nella lettera Bruxelles chiede quindi alle Autorità italiane “di tenere conto, nella redazione del decreto correttivo, dei rilievi sopra svolti circa l'attuale disciplina in materia di subappalto, correggendo le disposizioni interessate in maniera da garantirne la piena rispondenza con i principi del diritto dell'Unione Europea”.
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