Sentenze

Codice Appalti e gravi illeciti professionali, il Consiglio di Stato rimette alla Corte UE

Secondo Palazzo Spada non c'è omogeneità tra l’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. 18 aprile 2018, n. 50 e l’art. 57 par. 4 della Direttiva 2014/24/UE, unitamente al Considerando 101 della medesima Direttiva e al principio di proporzionalità e di parità di trattamento

lunedì 7 maggio 2018 - Redazione Build News

1_a_b_a-corte-ue-giustizia-tr

Con l'ordinanza n. 2639/2018 pubblicata il 3 maggio, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia Ue la questione se il diritto dell’Unione europea e, precisamente, l’art. 57 par. 4 della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, unitamente al Considerando 101 della medesima Direttiva e al principio di proporzionalità e di parità di trattamento ostano ad una normativa nazionale, quale l’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2018, n. 50, che, definita quale causa di esclusione obbligatoria di un operatore economico il “grave illecito professionale”, stabilisce che, nel caso in cui l’illecito professionale abbia causato la risoluzione anticipata di un contratto d’appalto, l’operatore può essere escluso solo se la risoluzione non è contestata o è confermata all’esito di un giudizio.

Palazzo Spada ha chiarito che tra l’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2018, n. 50 – nuovo Codice dei contratti - e la norma euro - unitaria non vi è omogeneità.

L’art. 57, par. 4 della Direttiva 2014/24/UE stabilisce che le amministrazioni appaltanti possono escludere gli operatori economici “se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità”. Tale disposizione deve essere letta contestualmente all’indicazione contenuta nel Considerando 101 della Direttiva: “È opportuno chiarire che una grave violazione dei doveri professionali può mettere in discussione l'integrità di un operatore economico e dunque rendere quest'ultimo inidoneo ad ottenere l'aggiudicazione di un appalto pubblico indipendentemente dal fatto che abbia per il resto la capacità tecnica ed economica per l'esecuzione dell'appalto. Tenendo presente che l'amministrazione aggiudicatrice sarà responsabile per le conseguenze di una sua eventuale decisione erronea, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche mantenere la facoltà di ritenere che vi sia stata grave violazione dei doveri professionali qualora, prima che sia stata presa una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori, possano dimostrare con qualsiasi mezzo idoneo che l'operatore economico ha violato i suoi obblighi, inclusi quelli relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, salvo disposizioni contrarie del diritto nazionale.”.

Dalla lettura della disposizione risulta chiaro che il legislatore europeo ha ritenuto di consentire l’esclusione dell’operatore economico se la stazione appaltante è in condizione di dimostrare la sussistenza di un grave illecito professionale “anche prima che sia adottata una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori”.

In questo senso, del resto, ben si comprende il richiamo alla responsabilità dell’amministrazione per una sua eventuale decisione erronea.

Il legislatore interno, al contrario, ha stabilito che l’errore professionale, passibile di risoluzione anticipata (per definizione “grave” ex art. 1455 c.c. nonché ex art. 108, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) non comporta l’esclusione dell’operatore in caso di contestazione in giudizio. La conseguenza è la necessaria subordinazione dell’azione amministrativa agli esiti del giudizio; ciò è astrattamente possibile, essendo comprensibile che la scelta dell’amministrazione sia vincolata agli esiti di un giudizio, ma è incompatibile con i tempi dell’azione amministrativa.

Ciò in quanto, risolto il contratto per grave inadempimento dell’operatore economico, l’amministrazione dovrà indire una nuova procedura di gara per concludere un nuovo contratto; all’operatore economico inadempiente sarà sufficiente contestare in giudizio la risoluzione per ottenere l’ingresso nella nuova procedura, dovendo l’amministrazione attendere l’esito del giudizio per poter procedere legittimamente alla sua esclusione.

L'ordinanza n. 2639/2018 del Consiglio di Stato

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Dello stesso autore


Ultime notizie
Salva Milano, la Camera approva la proposta di legge

Per consentire il superamento dei limiti di altezza e volumetrici per interventi...

Progetti
Fascicolo Sanitario nazionale: si entra nella fase 2.0

Il terzo incontro del convengo che promuove l’uso dell’FSE si è tenuto...

Prodotti
Dispositivi per impianti idrici versatili ed efficienti

Le soluzioni SOCLA di Watts sono pensate per la regolazione e la...