Con una nota diffusa la scorsa settimana, la Federazione FINCO aveva esposta la necessità di prevedere alcuni correttivi al nuovo Codice Appalti. Diversi i punti che necessiterebbero di un correttivo: dall'articolo 119 sul subappalto fino al tema dell'avvalimento.
La Federazione ha individuato 3 criticità interpretative, 3 disallineamenti testuali e 3 modifiche sostanziali.
Le criticità interpretative
- Dal disallineamento sostanziale tra l’art. 119 c. 20 del Codice e l’Allegato II.12 art. 23, c. 1, lettera b) punto 2, si creano rilevanti criticità al sistema di qualificazione degli operatori economici. Il citato Allegato consente all’appaltatore di qualificarsi con i lavori subappaltati, cosa che l’art. 119, comma 20 del Codice vieta, essendo priva di logica, contraria all’ottima allocazione delle risorse pubbliche e pericolosa ai fini della sicurezza in cantiere, la possibilità di utilizzare i lavori svolti da altri per qualificarsi in una attività che non si è in grado di svolgere. La criticità se non risolta porterà sul mercato una serie di operatori economici con qualifiche fittizie.
- Il concetto della maggiore rappresentatività delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori non è un elemento certo ed inequivocabile, soprattutto nel settore dei lavori pubblici; pertanto non è sempre semplice per le stazioni appaltanti individuare quale sia il contratto cui fare riferimento. Al fine di risolvere queste criticità interpretative si chiede di inserire all’art. 11 c. 1 e similmente all’art. 57 c.1 e 102 c.1, un riferimento alle attività generali (OG) e speciali (OS) nel caso dei lavori, per capire quali sono i contratti da prendere a riferimento.
- Il Collegio Consultivo Tecnico, quale organismo garante del corretto e puntuale proseguimento della gara, assume importanza strategica al fine del conseguimento del “Risultato” come da Articolo 1 del Codice. Le figure indicate all’Allegato V.2 (Ingegneri, Avvocati, Economisti, Architetti) come uniche categorie professionali al momento ammissibili a far parte del CCT hanno competenze specifiche a volte non applicabili ad appalti aventi natura specialistica (per esempio restauro o archeologia) o agli appalti di Servizi e Forniture. E’ indispensabile allargare le figure professionali ammissibili alla composizione del CCT, dotate di adeguata professionalità ed esperienza.
I disallineamenti testuali
- L’Allegato II.12 all’art.25, non prevede tra le possibili figure professionali che possono ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico, quella del laureato in geologia, assenza particolarmente significativa nel caso di qualificazione nelle categorie di lavori che si espletano nel sottosuolo come quelli della OS20B (indagini geognostiche) e della OS21 (opere strutturali speciali). Anche per le classifiche pari o superiori alla IV, si chiede l’allineamento con l’art 41, comma 1 del D.P.R. n. 328/2001 che consente al geologo lo svolgimento di attività afferenti a queste specializzazioni, come prima possibile vigenti il DPR 34/2000 e il DPR 207/2010.
- Dal disallineamento sostanziale tra l’art. 119 c. 20 del Codice e l’Allegato II.12 art. 23, c. 1, lettera b) punto 2, si creano rilevanti criticità al sistema di qualificazione degli operatori economici. Il citato Allegato consente all’appaltatore di qualificarsi con i lavori subappaltati, cosa che l’art. 119, comma 20 del Codice vieta, essendo priva di logica la possibilità di utilizzare i lavori svolti da altri per qualificarsi in una attività che non si è in grado di svolgere. La criticità, se non risolta, porterà sul mercato una serie di operatori economici con qualifiche fittizie, oltre che incrementare i problemi della sicurezza in cantiere.
- La modifica proposta all’articolo 22 comma 4 dell’Allegato I.7 è necessaria in attuazione di quanto previsto dal c. 10 dell’Allegato I.8 e serve anche a riconoscere il lavoro che spesso gli archeologi si trovano a fare senza adeguato compenso in quanto non viene contemplata la relazione archeologica nella tabella Z2 per il calcolo dei corrispettivi professionali del D. M. 17/06/2016; tabella ora adeguata nell’allegato I.13. L’inserimento del punto C rende inequivocabile che le attività di archeologia preventiva debbano essere portate a termine nelle modalità indicate al comma10 dell’allegato I.8.
Le modifiche sostanziali
- Si ritiene l’art. 119 sul subappalto necessiti di una serie di integrazioni in particolare ai commi 1 e 11. Per le motivazioni estese si rimanda ad altro documento che verrà inviato al MIT. In sintesi, per garantire qualità delle opere ed un sistema imprenditoriale sano, è necessario: assimilare le SIOS alla categoria prevalente; avere un contratto di subappalto tipo e chiarire meglio alcuni passaggi relativi al pagamento diretto di subappaltatori e subcontraenti, anche garantendo che l’inadempimento dell’appaltatore decorra già dal mancato rispetto del tempo di pagamento concordato con il subappaltatore.
- L’applicazione dell’appalto integrato (art. 44 Codice) ha portato in passato a notevoli storture non solo nell’ambito del meccanismo stesso ma anche a livello di scostamento nell’impatto economico di spesa nella realizzazione dell’opera; si comprende che la previsione sia legata all’obiettivo di velocizzare la conclusione dell’opera, ma si ritiene che i rischi connessi alla mancanza di trasparenza ed al limitato controllo sui costi debbano essere evitati. E’ altresì necessario che non si utilizzi l’appalto integrato quale strumento per aggirare la doverosa indicazione delle categorie di lavorazione all’interno dell’appalto, facendo, per esempio, passare per servizi alcune tipologie di lavori.
- Si concorda con il principio secondo cui subappaltatori e fornitori debbono essere garantiti nel caso in cui si verifichino inadempimenti nei loro confronti, tuttavia il non aver inserito nel Codice una disciplina puntuale dei Raggruppamenti Temporanei di Impresa Orizzontali e, soprattutto, Verticali crea problemi. Nei RTI verticali non essendoci rapporti tra le imprese in raggruppamento ed i diversi fornitori non ci può essere solidarietà. E’ inoltre necessario un migliore coordinamento delle disposizioni indicate nell’articolo 68, comma 9 con le previsioni dell’articolo 31 dell’Allegato II.12 a garanzia di subappaltatori o fornitori in caso di società di esecuzione costituita a valle del RTI.