Fisco

Codice appalti, gli effetti della liberalizzazione del subappalto anche per le opere specialistiche

Finco: se non modificata, la norma avrebbe l'effetto di aumentare gli infortuni sul lavoro e di dequalificare i lavori

martedì 29 marzo 2016 - Redazione Build News

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“Molte luci ma anche qualche pesante ombra”: così Finco (la Federazione delle industrie dei prodotti, impianti, servizi e opere specialistiche per le costruzioni) commenta il testo del nuovo Codice degli appalti licenziato dal Consiglio dei ministri il 3 marzo scorso e ora all'esame delle commissioni Lavori pubblici di Camera e Senato.

Secondo Finco “Importanti e significativi inserimenti nel testo (come la previsione del divieto di avvalimento e di subappalto indiscriminato per le lavorazioni c.d. “Superspecialistiche”; il mantenimento del venti per cento quale ribasso massimo da praticarsi tra appaltatore e subappaltatore; il pagamento diretto di subappaltatori, prestatori di servizi e fornitori di beni e lavoro (anche se con una formulazione che andrebbe migliorata perché in questo momento crea più dubbi che certezza), il mantenimento dell’attuale soglia di 150mila euro al di sopra della quale utilizzare la prequalifica Soa) possono essere vanificati nell’economia generale del provvedimento, dal fatto che il subappalto venga liberalizzato per tutte le lavorazioni comprese quelle specialistiche (è importante, ma parziale, il limite del 30% per le sole opere cosiddette “superspecialistiche”). Esso dovrebbe invece essere consentito solo laddove l’aggiudicatario della gara possegga in proprio tutte le qualificazioni specialistiche richieste per la partecipazione alla gara ed esecuzione dell’opera”.

Questa norma, se non modificata, avrebbe l'effetto di:

- incrementare gli infortuni sul lavoro;

- fare un regalo alla delinquenza organizzata ed alla corruzione;

- contribuire alla dequalificazione dei lavori;

- far precipitare pressoché tutte le opere specialistiche in subappalto.

“Un altro aspetto da considerare – aggiunge la Federazione - è la mancata indicazione di precise soglie di importo entro le quali si deve usare esclusivamente il criterio del massimo ribasso (ovviamente temperato dall’esclusione delle offerte anomale) come opportunamente previsto dalla lettera ff) della Delega”.

Inoltre, è opportuna “una chiara indicazione che la qualificazione si acquisisce solo con lavori effettivamente e direttamente eseguiti e che al di sopra di una determinata soglia le lavorazioni c.d. “scorporabili” devono essere indicate nell’appalto. Travisano infatti lo spirito e la lettera sia delle Direttive che della Legge Delega quanti continuano ad invocare una assoluta libertà d’impresa (di quale impresa? Una “scatola vuota” che non assume forza lavoro e che brilla soprattutto nel momento “relazionale”) senza, al tempo stesso, chiedere una rigorosa e reale qualificazione degli operatori che, per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali “deve” (come dice la lettera r) art. 1, comma 1 della Legge Delega) non “può” (come recita oggi l’articolo 83, comma 6 del citato schema) essere dimostrata con il possesso di risorse umane e tecniche nonché con l’esperienza necessaria ad eseguire l’appalto.

Grazie anche alle reiterate sollecitazioni di Finco, alcuni aspetti di criticità sono in procinto di essere ripresi in considerazione. Confidiamo anche nel passaggio al Consiglio di Stato”.

PROVVEDIMENTI APPLICATIVI. La Federazione osserva inoltre che “il provvedimento licenziato, nell’attuale versione, prevede un notevole ricorso a provvedimenti applicativi tra i quali si segnalano per particolare rilevanza:

- All’art. 22, comma 13 - DM Infrastrutture, su introduzione graduale dell’obbligo di BIM (per il quale non è prevista alcuna scadenza);

- All’art. 78 - Determinazione ANAC con i criteri di professionalità dei commissari di gara (per il quale non è prevista alcuna scadenza);

- All’art. 83, comma 2 e 84, comma 2 - Linee guida ANAC sul sistema di qualificazione e sull’avvalimento (con scadenza di un anno dall’entrata in vigore);

- All’art. 83, comma 10 - Atto ANAC per istituzione del sistema di premialità e penalità relativo alla reputazione delle imprese (nessuna scadenza);

- All’art. 84, comma 4 - Atto ANAC sul rating di impresa (nessuna scadenza);

- All’art. 84, comma 12 - DM Infrastrutture su proposta ANAC per sperimentare qualificazione da parte delle stazioni appaltanti e superare sistema qualificazione unico (un anno dall’entrata in vigore);

- All’art. 89, comma 11 - DM Infrastrutture (sentito CSLLPP) per definire l’elenco delle opere supertecnologiche escluse dall’avvalimento (nessuna scadenza);

- All’art. 192 Provvedimento ANAC per istituzione elenco società in house (nessuna scadenza);

- All’art. 212, comma 5 Dpcm con composizione e modalità di funzionamento della cabina di regia a Palazzo Chigi (scadenza di tre mesi dall’entrata in vigore).

Per quanto riguarda in particolare i Beni Culturali, Finco segnala, invece:

- All’art. 25, comma 2 - DM Beni Culturali per definizione elenco dei soggetti qualificati alle indagini archeologiche (per il quale non è prevista alcuna scadenza);

- All’art. 25, comma 13 - Dpcm su proposta Beni culturali - Semplificazione - Infrastrutture per definire procedure semplificate per l’archeologia preventiva (scadenza: 90 giorni dall’entrata in vigore);

- All’art. 146, comma 4 e 147, comma 1 - DM Beni culturali - Infrastrutture su qualificazione direttori tecnici, esecutori lavori e verifica attestazione nei lavori su beni vincolati (scadenza: sei mesi dall’entrata in vigore).

La Federazione auspica che i provvedimenti attesi non rimangano “opere incompiute”.

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