“Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”.
È questo il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti – sezione autonomie nella deliberazione n. 7/2017 sulla questione di massima posta dalla Sezione di regionale di controllo per l’Emilia-Romagna con la deliberazione n.118/2016.
La questione di massima sottoposta alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti riguarda i compensi destinati a remunerare le funzioni tecniche svolte, ai sensi dell’art. 113, comma 2, del nuovo Codice Appalti - d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - (“Incentivi per funzioni tecniche”) “esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”.
In particolare, viene in considerazione l’applicabilità, a tali incentivi, del tetto del salario accessorio previsto, all’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in l. 30 luglio 2010, n. 122, anche in rapporto al nuovo limite all’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale della pubblica amministrazione, compreso quello di livello dirigenziale, introdotto dall’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
In allegato la deliberazione n. 7/2017 della Corte dei conti