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Codice Appalti: il comune di Lucca accoglie l’istanza di Assistal per l’annullamento di una gara

Carlini (Assistal): “Nel caso di specie non potevamo non intervenire in presenza di una grave difformità: con riferimento all’art. 53 d.lgs. n. 50/16, infatti, l’elenco dei nominativi dei soggetti chiamati a presentare offerta deve restare segreto fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime offerte”

martedì 7 luglio 2020 - Redazione Build News

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Assistal, l’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica - ESCo e Facility Management, aderente a Confindustria, ha inviato nei giorni scorsi al Comune di Lucca un’istanza di annullamento in autotutela della procedura di gara relativa all’appalto IV “lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici”, su segnalazione di alcune imprese associate, partecipanti alla gara, le quali hanno ricevuto attraverso la piattaforma digitale Start una Pec che riportava il link al medesimo sistema, in cui era pubblicato l’elenco delle ditte invitate a presentare l’offerta. A seguito della nostra segnalazione, l’amministrazione comunale ha constatato l’errore da parte dei gestori della piattaforma Start ed ha prontamente provveduto ad annullare le due gare di appalto già avviate per i lavori di ristrutturazione del teatro del Giglio e della sala teatrale di San Girolamo.

“Innanzitutto mi preme ringraziare” – ha affermato Angelo Carlini Presidente Assistal – “il Sindaco e tutto la struttura amministrativa del Comune di Lucca, sia per aver accolto le nostre istanze, sia per la tempestività dell’intervento. E’ importante sottolineare che noi auspichiamo sempre una virtuosa collaborazione istituzionale tra le Associazioni di Categoria, quale Assistal, e gli Enti appaltanti, al fine di prevenire problemi procedurali e lungaggini per le gare, oltre che garantire la tutela delle imprese sane e la realizzazione dell’oggetto dell’appalto a regola d’arte.”

“Nel caso di specie - ha concluso Angelo Carlini - non potevamo non intervenire in presenza di una grave difformità: con riferimento all’art. 53 d.lgs. n. 50/16, infatti, l’elenco dei nominativi dei soggetti chiamati a presentare offerta deve restare segreto fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime offerte. La ratio del divieto è quella di garantire la segretezza degli offerenti, al fine di scongiurare il verificarsi di fenomeni di offerte concordate tra gli operatori, come tali suscettibili di inquinare il corretto andamento della procedura; in altri termini evitare, tra le altre, la turbativa d’asta.”

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