Con la richiesta di parere prot. n. 16631 del 21 febbraio 2018, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha rivolto al Consiglio di Stato un quesito in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – nuovo Codice dei contratti - nel testo modificato dall’art. 5 del decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56.
Con il parere n.1241/2018 del 10 maggio, la Commissione speciale del Consiglio di Stato ha precisato che l’art. 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dall’art. 5, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, letto in combinato disposto con l’art. 17, lett. a), dello stesso Codice dei contratti comporta che in riferimento ai contratti “aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni” vanno rispettati i principi “di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica” previsti dall’art. 4 per tutti i contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del codice.
Di conseguenza, la vigilanza e il controllo sui detti contratti pubblici sono attribuiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 213 dello stesso Codice.