La Commissione Speciale del Consiglio di Stato, con il parere n. 1126/2018 del 27 aprile, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante “l’istituzione della banca dati nazionale degli operatori economici” ai sensi dell’articolo 81 del codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni), con le condizioni e con le osservazioni di cui in motivazione.
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE. La Commissione rileva “un’apparente discrasia fra relazione tecnica, ATN (analisi tecnico normativa) ed AIR (analisi di impatto della regolamentazione) in ordine alle fonti di finanziamento della BDOE” e invita, pertanto, il Ministero a formulare con maggiore chiarezza il punto.
La Commissione, inoltre, rileva che il d.m. in oggetto “non dà attuazione alla previsione di cui all’art. 81, comma 2, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento “alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione”, e invita, pertanto, il Ministero a provvedere con successivo atto a disciplinare quanto stabilito dalla disposizione citata.
Ancora in via generale, il Consiglio di Stato osserva che il Mit “sembra avere compiuto una, condivisibile, scelta di fondo circa l’architettura di questa nuova 'banca dati'.
A pag. 2 della relazione si specifica chiaramente che la BDOE non costituisce una vera e propria 'banca dati' intesa come un insieme organizzato di dati, gestito da un Data Base Management System, conservati fisicamente in un hardware di proprietà e gestione del titolare (MIT), dotata di persistenza, cioè avente un ciclo di vita indipendente da quello dei programmi che la utilizzano. Viceversa essa è concepita, secondo quanto riferisce il Ministero, come un centro di scambio e distribuzione di dati. Un intermediario tra le stazioni appaltanti e i registri pubblici, gli altri registri, o in generale soggetti proprietari o gestori di dati necessari alle finalità di cui all’art. 81 del codice.
L’architettura accennata emerge con chiarezza dalla stessa affermazione del ministero per cui “La BDOE è il soggetto intermediario unico per l’acquisizione delle richieste e l’ottenimento di documenti o dati di comprova dei requisiti”, e ancora “La BDOE rappresenta un sistema di mediazione o 'hub' (perno in inglese, ndr) che richiede dati di comprova agli enti titolari dei dati e rimanda esiti ai richiedenti”, inoltre “L’attuazione e messa in esercizio di questo sistema unico e centralizzato di dialogo e scambio di dati e documenti” in un quadro di interoperabilità tra i sistemi e di cooperazioni applicativa.
Soprattutto l’affermazione che la BDOE sia un perno che: “richiede dati di comprova agli enti titolari dei dati e rimanda esiti ai richiedenti” dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che la BDOE non è concepita come luogo autonomo di conservazione e trattamento di dati.
L’intero regolamento, quindi, deve essere analizzato e interpretato alla luce di questa architettura, che necessariamente implica solo la realizzazioni di una efficace interoperabilità tra BDOE, stazioni appaltanti e soggetti titolari dei dati.
In questa ottica destano perplessità alcune disposizioni del regolamento che sembrano rispondere, invece, a una diversa architettura della 'banca dati' prossima alla definizione tradizionale di data base e pertanto implicante la titolarità di dati propri e autonomamente acquisiti, addirittura in maniera non necessariamente informatica”.
Nell’esame dei singoli articoli il Consiglio di Stato pone in luce queste incongruenze.