Fisco

Codice Appalti, in Gazzetta il decreto sui fondi per i collaudi degli appalti di grandi opere

Definite le modalità e i limiti di spesa per i servizi di supporto e di indagine per il collaudo di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale, in attuazione dell'articolo 196, comma 2, del codice dei contratti pubblici

mercoledì 17 gennaio 2018 - Redazione Build News

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È sulla Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2018 il decreto 7 dicembre 2017 del ministero delle Infrastrutture e Trasporti (di concerto con il Mef), che stabilisce le modalità e i limiti di spesa per i servizi di supporto e di indagine per il collaudo di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale, in attuazione dell'articolo 196, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il provvedimento stabilisce all'articolo 1 che “il soggetto aggiudicatore di infrastrutture di grande rilevanza o complessita' affidate con la formula del contraente generale, sulla base di motivata richiesta della commissione di collaudo e prima dell'emissione del certificato di collaudo, puo' autorizzare la stessa ad avvalersi di soggetti specializzati per lo svolgimento di servizi di supporto e di indagine finalizzati alle operazioni di collaudo di cui trattasi”.

I servizi “vengono affidati dal soggetto aggiudicatore a soggetti specializzati nel settore d'interesse mediante le procedure di gara previste dal codice”.

I costi dei suddetti servizi “sono inseriti nel quadro economico pertinente alla realizzazione delle infrastrutture in questione con distinta evidenziazione, nel limite delle somme disponibili nella voce spese generali e imprevisti, in aggiunta ai costi già presenti nel medesimo quadro economico concernenti le spese per accertamenti di laboratorio, per verifiche tecniche e per eventuali collaudi specialistici già previsti in contratto”.

La spesa complessiva per i servizi di supporto e di indagine “non puo' superare il 10 per cento del compenso lordo spettante complessivamente alla commissione di collaudo”.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE. Le disposizioni del decreto “si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

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