Con il decreto 16 gennaio 2018, n. 14, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha fissato le regole per le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.
Il provvedimento reca la disciplina di attuazione dell'articolo 21, comma 8 del nuovo Codice dei contratti - decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.
Il decreto 16 gennaio 2018, n. 14 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2018 ed entra in vigore il 24 marzo 2018.
Il provvedimento si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture.
È abrogato a decorrere dal 24 marzo 2018 – cioè dalla data di entrata in vigore del decreto n. 14/2018 - il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014.
Fino alla data di operativita' del nuovo decreto si applica l'articolo 216, comma 3 del Codice e il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014.
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorita' del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
Art. 4 Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali
Art. 5 Modalita' di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicita'
Art. 6 Contenuti, ordine di priorita' del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
Art. 7 Modalita' di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicita'
Art. 8 Modalita' di raccordo con la pianificazione dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento
Art. 9 Disposizioni transitorie e finali
Art. 10 Clausola di invarianza finanziaria
Art. 11 Entrata in vigore