È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.203 di ieri 31 agosto 2016 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, che disciplina la composizione e le modalita' di funzionamento della Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'art. 212, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice degli appalti).
COMPOSIZIONE. La Cabina di regia e' composta:
a) dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;
b) dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che svolge le funzioni di Vice Presidente e presiede la Cabina di regia in caso di assenza o impedimento del Presidente;
c) da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri;
d) da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
e) da un rappresentante dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC);
f) da tre rappresentanti delle regioni e province autonome;
g) da tre rappresentanti delle autonomie locali;
h) da un rappresentante dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID);
i) da un rappresentante di CONSIP.
Per la trattazione di questioni in materia di politiche di coesione e di investimenti finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, la composizione della Cabina di regia e' integrata da un rappresentante dell'Agenzia per la coesione territoriale.
Il Presidente della Cabina di regia puo' nominare fino a 10 esperti competenti in materia di appalti pubblici e concessioni, di procedure telematiche di acquisto, di bancabilita' delle opere pubbliche. Il Presidente puo' invitare gli esperti a partecipare alle riunioni della Cabina di regia.
Per lo svolgimento di specifici compiti attribuiti alla Cabina di regia, alle riunioni della stessa possono partecipare, su invito del Presidente, rappresentanti di altri organismi pubblici o privati operanti nei settori degli appalti pubblici e delle concessioni, nonche' rappresentanti del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.
I rappresentanti effettivi delle regioni e province autonome e delle autonomie locali sono designati dalla Conferenza unificata e sono scelti tra persone con esperienza operativa nei settori della contrattualistica pubblica e della centralizzazione delle committenze.
Ciascuna amministrazione indica, tra soggetti appartenenti alla stessa amministrazione e di analoga qualifica del componente, un rappresentante supplente per il caso di assenza o impedimento del componente. I rappresentanti supplenti delle regioni e province autonome e delle autonomie locali sono designati a norma del comma 5.
SVOLGIMENTO DEI COMPITI. Con la periodicita' stabilita dal Presidente, la Cabina di regia si riunisce:
a) per la verifica degli adempimenti previsti dall'art. 212, comma 1, del codice, con particolare riferimento allo stato di attuazione dello stesso nonche' per la predisposizione delle proposte di modifica e correttive al fine di garantire l'efficacia degli interventi normativi e regolatori nei settori degli appalti e delle concessioni;
b) per la segnalazione all'ANAC prevista dall'art. 212, comma 2, del codice.
In sede di prima applicazione, in una riunione da tenersi entro il 31 marzo 2017 e, successivamente, ogni tre anni, la Cabina di regia approva la relazione di controllo da inviare alla Commissione europea, come previsto dall'art. 212, comma 3, del codice.
La Cabina di regia esamina, anche con l'ausilio degli esperti, le informazioni e i dati previsti nelle seguenti disposizioni del codice:
a) art. 41, comma 3, anche per le finalita' di cui all'art. 212, comma 1, lettera d);
b) articoli 90, comma 2, 99, comma 5, 139, comma 4, e 210, comma 6, anche per le finalita' di cui all'art. 212, comma 1, lettere a) e c).
Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 212, comma 4, del codice, la Cabina di regia provvede:
a) alle comunicazioni con la Commissione europea previste dagli articoli 9, comma 3, 16, comma 4, 52, comma 8, lettera c), punto 1), e 138, comma 1, del codice;
b) agli aggiornamenti previsti dagli articoli 85, comma 8, e 88, comma 1, del codice;
c) su richiesta degli Stati membri, agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 82, comma 3, 85, comma 8, 86, comma 6, 87, comma 4, 97, comma 9, e 126, comma 4, del codice.
La Cabina di regia puo' svolgere audizioni e consultazioni di soggetti pubblici o privati operanti nei settori degli appalti pubblici e delle concessioni, al fine di acquisire i dati e le informazioni necessarie.
La Cabina di regia puo' stipulare convenzioni e protocolli con soggetti pubblici senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO. La Cabina di regia per lo svolgimento delle proprie funzioni si puo' avvalere delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri e puo' richiedere la collaborazione delle amministrazioni competenti, di volta in volta interessate, per il tramite dei rappresentanti delle stesse nella Cabina di regia.
La Cabina di regia effettua le comunicazioni alla Commissione europea per il tramite del Dipartimento per le politiche europee.
Il supporto logistico, organizzativo ed informatico della Cabina di regia e' assicurato da apposita segreteria istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale sono assegnate allo scopo non meno di 3 unita'.
La Cabina di regia si riunisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le riunioni della Cabina di regia sono convocate dal Presidente, almeno cinque giorni prima, salvo motivi di urgenza, con l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Dell'esito delle riunioni viene redatto apposito verbale. Il verbale e' approvato nel corso della riunione successiva.
ONERI. Ai componenti, ai rispettivi supplenti, agli esperti e ai partecipanti alla Cabina di regia non spetta alcun compenso. Eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.
Dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri.