Entrerà in vigore il prossimo 25 aprile il regolamento del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – decreto 19 gennaio 2018, n. 31 - con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del nuovo Codice dei contratti - decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il regolamento è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n.83 del 10 aprile 2018.
Il decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
È abrogato il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 marzo 2004, n. 123.
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE. Sono approvati gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Le garanzie possono essere rilasciate anche congiuntamente da piu' garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero indicate unitariamente nell'unico atto, corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell'«Allegato A - Schemi Tipo».
A fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli appaltatori presentano alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell'«Allegato B - Schede Tecniche», debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.
Le disposizioni del decreto si applicano ai settori ordinari, e anche nei settori speciali e nelle concessioni se i documenti di gara prevedono la prestazione di garanzie della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il presente decreto.