Sentenze

Codice appalti, la Consulta boccia i limiti sul presidente del collegio arbitrale

La norma del Dlgs n. 163/2006 riprodotta nel nuovo Codice appalti è costituzionalmente illegittima

martedì 29 novembre 2016 - Redazione Build News

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Con la sentenza n. 250/2016 depositata il 25 novembre (in allegato), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 241, comma 5, del vecchio Codice appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), nel testo modificato dall’art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 (Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici).

Il giudizio è stato promosso dal Collegio arbitrale di Roma nel procedimento vertente tra un'impresa e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La norma del vecchio Codice appalti – riprodotta anche nel nuovo Codice - bocciata dalla Consulta prevede che il presidente del collegio arbitrale deve essere scelto tra coloro che nell’ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali e che la nomina effettuata in violazione di tale previsione determina la nullità del lodo.

Secondo la Corte costituzionale la legge-delega n. 88 del 2009 “non permetteva di introdurre una disciplina dei requisiti per lo svolgimento della funzione di presidente del collegio arbitrale, realizzata stabilendone uno nuovo ed ulteriore esclusivamente per quest’ultimo e regolamentando innovativamente gli effetti conseguenti al difetto degli stessi.”

In conclusione, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 241, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo modificato dall’art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, nella parte in cui stabilisce che il presidente del collegio arbitrale è scelto «comunque tra coloro che nell’ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l’esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d’ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell’articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile».

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