Fisco

Codice Appalti, la Linea guida Anac sul rating: un unico punteggio finale

Preferibile il metodo della somma ponderata anziché il meccanismo della “patente a punti”

mercoledì 15 giugno 2016 - Redazione Build News

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L’art. 83, comma 10, del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) prevede l’istituzione presso l’Autorità anticorruzione del sistema del Rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai fini della qualificazione delle imprese. Per il suo funzionamento, «l'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice».

Nel documento di consultazione “Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese”, l'Anac osserva che per l’attribuzione del Rating di impresa “si ritiene preferibile ipotizzare l’attribuzione di un unico punteggio finale che sintetizzi in un dato numerico tutte le informazioni che lo compongono. Al riguardo sembrano percorribili due strade:

- procedere alla somma ponderata dei vari elementi costitutivi (requisiti reputazionali);

- introdurre un meccanismo tipo “patente a punti”, per cui da un punteggio massimo si sottraggono i punti legati ai singoli elementi oggetto di valutazione negativa, con la possibilità di riattribuzione dei punti o con il passare del tempo, nel caso in cui l’impresa non subisca ulteriori penalità, o per effetto di comportamenti virtuosi definiti nel sistema delle premialità.

MEGLIO LA SOMMA PONDERATA CHE LA PATENTE A PUNTI. Tenuto conto della necessità di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione delle imprese estere e di non penalizzazione delle imprese italiane nuove entranti, si ritiene preferibile il metodo della somma ponderata, prevedendo per l’operatore economico estero di autodichiarare il possesso dei requisiti necessari per l’acquisizione del Rating d’impresa e riconoscendo alle start–up e alle PMI italiane di essere valutate in ragione del livello di innovatività.

Il metodo prevede che il livello di Rating sia il risultato della somma ponderata di una serie di elementi di valutazione e che il punteggio massimo conseguibile da parte dell’impresa sottoposta a valutazione non possa risultare superiore a 100”.

I REQUISITI REPUTAZIONALI PREVISTI DALL’ART. 83, COMMA 10. L’art. 83, comma 10, del Codice prevede che il sistema di premialità e penalità connesso al Rating di impresa deve fondarsi su «requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa». La ratio della norma è quella di evitare che il sistema reputazionale possa essere influenzato da valutazioni discrezionali delle stazioni appaltanti, che sono tenute ad inviare una parte consistente dei dati su cui il sistema è basato, con il rischio di generare contenzioso e di provocare alterazioni dovute a fenomeni di collusione tra operatori economici e stazioni appaltanti.

Tra questi vengono indicati, a titolo di esempio:

1. indici espressivi della capacità strutturale dell’impresa;

2. il rispetto dei tempi e dei costi previsti per l’esecuzione;

3. l’incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle gare che di esecuzione dei contratti;

4. il Rating di legalità rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

5. la regolarità contributiva, compresi i versamenti alle casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti;

6. la presenza di misure sanzionatorie amministrative per i casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.

In via generale, poiché alcuni requisiti reputazionali che concorrono alla attribuzione del Rating di impresa sono altresì elementi su cui si fondano alcune specifiche cause di esclusione di cui all’art. 80 (capacità strutturale, regolarità contributiva, omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive, gravi illeciti professionali, ecc.) o presentano correlazioni con altri istituti previsti dal Codice, quali il criterio dell’OEPV (cfr. 95, comma 13) e la valutazione di congruità dell’offerta (cfr art. 97, comma 6), è necessario coordinare il sistema premiante con le cause di esclusione ed evitare che uno stesso elemento possa essere utilizzato più volte per valutare l’offerta o l’offerente.

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