Il comma 526 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) dispone che “All’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».”
Il comma 526 specifica che gli incentivi previsti per le funzioni tecniche come indicate dall’ art. 113 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016), come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 56/2017, fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
“La norma sembra chiarire che gli incentivi per funzioni tecniche non siano da considerarsi come spesa di personale. Seguirà specifico approfondimento sul tema da parte di ANCI”, si legge nella nota di lettura dell'Associazione dei comuni italiani – CLICCA QUI - alla Legge di bilancio 2018 sulle norme di interesse degli Enti locali.
Ricordiamo che il comma 2 dell’art. 113 del Codice Appalti prevede un apposito fondo con risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per determinate attività - programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e esecuzione dei contratti pubblici, RUP, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Il comma 1 del medesimo art. 113 prevede che gli oneri finanziari relativi a spese inerenti la realizzazione di lavori pubblici (progettazione, direzione dei lavori o dell’esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e amministrativi, verifiche di conformità, collaudo statico, studi e ricerche connessi, progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del d.lgs. 81/2008) devono essere ricompresi negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori e negli stati di previsione della spesa dei bilanci delle stazioni appaltanti.