Sentenze

Codice Appalti: l’ambito di incidenza delle clausole sociali

Tar Toscana: la clausola deve rispondere ad una ferrea logica di correlazione tra requisiti richiesti e prestazioni da appaltare

lunedì 8 gennaio 2018 - Redazione Build News

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Con la sentenza n. 18 del 2 gennaio 2018, il TAR Toscana fornisce chiarimenti in merito all'utilizzo del criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice dei Contratti) e dell’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 sulle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

Il Tar Firenze ricorda che “secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un appalto costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, incidente sul merito dell'azione amministrativa e sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o macroscopico travisamento del fatto (Cons. Stato IV, del 27 gennaio 2014 n. 355)”.

Il criterio del prezzo più basso “può essere utilizzato quando le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già ben definite dalla stazione appaltante e, ciò, nell’ipotesi “.. in cui sono previsti tutti gli aspetti e le condizioni della prestazione, con la conseguenza che il concorrente deve solo offrire un prezzo” (TAR Lazio, sez. II ter, 7 agosto 2017, n. 9249)”.

CLAUSOLA SOCIALE NELLA LEX SPECIALIS. Per quanto riguarda l'art. 50 del nuovo Codice Appalti, il Tar Toscana evidenzia che se rientri “nella discrezionalità dell’Amministrazione individuare i contenuti dei servizi da affidare e la scelta dei requisiti da richiedere, ma tra questi requisiti non può esserci l'applicazione di un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora una o più tipologie di questi si possano adattare alle prestazioni da affidare all'aggiudicatario. L'indicazione dell'applicazione di uno specifico contratto può eventualmente essere contenuta nella legge di gara e ciò anche a pena di esclusione, ma certo è che tale clausola deve rispondere ad una ferrea logica di correlazione tra requisiti richiesti e prestazioni da appaltare" (Cons. Stato V, 5.10.2016 n. 4109).

Peraltro, l’ambito di incidenza delle clausole sociali “è stato sempre più circoscritto da successive pronunce (anche da parte di questo Tribunale) che hanno evidenziato che: a) la clausola sociale deve conformarsi ai principi nazionali e comunitari; b) conseguentemente, l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; c) la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (T.A.R. Toscana, Sez. III, n. 231 del 13 febbraio 2017 e Cons. Stato, Sez. III, n. 1896/2013)”.

Leggi la sentenza n. 18 del 2 gennaio 2018 del Tar Toscana

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