Il 7 settembre 2010 è entrato in vigore il “Piano straordinario contro le mafie”, varato con legge n. 136 del 13 agosto 2010, che prevede importanti misure di contrasto alla criminalità organizzata e nuovi strumenti per prevenire infiltrazioni criminali. Agli artt. 3 e 6 della legge è disciplinato lo strumento della tracciabilità.
L’Autorità anticorruzione (Anac) ha adottato, in materia, tre atti di determinazione, rispettivamente n. 8 del 18 novembre 2010, recante “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”, n. 10 del 22 dicembre 2010, recante “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari” e n. 4 del 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, che sostituisce le due determinazioni precedenti.
Alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), l’Anac intende aggiornare la delibera n. 4 del 2011, al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute alle nuove disposizioni codicistiche nonché alla giurisprudenza e prassi consolidata. Per l’aggiornamento è stata semplificata la parte relativa alle finalità dell’istituto, trattandosi ormai di uno strumento consolidato nel panorama giuridico nazionale ed è stato anche eliminato, per le medesime ragioni, il paragrafo relativo al periodo transitorio.
L'Anac ritiene necessario sottoporre a consultazione il testo della determinazione aggiornata - IN ALLEGATO -, per permettere ai soggetti interessati di formulare osservazioni sulle modifiche proposte, quali ad esempio quelle relative ai contratti di appalto di cui all’art. 17 del Codice, ed, eventualmente, sulle difficoltà riscontrate nelle procedure sulla tracciabilità.
CONSULTAZIONE FINO AL 2 MAGGIO. L'Autorità ha pertanto avviato a partire dal 13 aprile la consultazione online il cui termine per la presentazione delle osservazioni è fissato alle ore 18 del 2 maggio 2017, mediante compilazione dell’apposito modello (clicca qui).