Con il Comunicato del Presidente Raffaele Cantone del 9 maggio 2018 avente ad oggetto “Linee guida art. 84, comma 12, del codice dei contratti pubblici. Possibili sistemi alternativi per la qualificazione degli operatori economici”, l'Autorità anticorruzione (Anac) ritiene che “il termine annuale previsto dall’articolo 84, comma 12, del codice dei contratti pubblici decorra dall’adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante il sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiori a 150.000 euro”.
Pertanto, “la proposta finalizzata all’adozione del decreto ministeriale avente ad oggetto modalità di qualificazione alternative o sperimentali sarà formulata dall’Autorità decorso un anno dall’adozione del decreto di cui all’articolo 83, comma 2, del codice dei contratti pubblici, sulla base delle risultanze della relativa applicazione”.
L'Autorità anticorruzione tiene conto della stretta correlazione esistente tra il sistema alternativo di qualificazione di cui all’articolo 84, comma 12, del codice dei contratti pubblici, il sistema base di qualificazione previsto dall’articolo 84, comma 1, del medesimo codice - che entrerà in vigore soltanto con l’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 83, comma 2, del codice dei contratti pubblici – e il sistema di rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, del codice dei contratti pubblici.
Secondo l'Anac esigenze di organicità e sistematicità della materia impongono l’adozione di decisioni che tengano conto dell’assetto complessivo del «sistema» codice.
Molte delle istanze formulate dalle stazioni appaltanti e dalle associazioni degli operatori economici consultate dall’Autorità in merito ai possibili sistemi alternativi di qualificazione sono già state inserite nella proposta formulata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai fini dell’adozione del succitato decreto sulla qualificazione degli operatori economici.
L'Anac ritiene che l’individuazione di elementi innovativi da introdurre in via alternativa o sperimentale rispetto al sistema di qualificazione di cui all’articolo 83 del codice dei contratti pubblici presupponga un adeguato periodo di applicazione del sistema di qualificazione medesimo e del sistema del rating di impresa.