Sul sito dell'Anac è stata pubblicata la proposta inviata dall’Autorità anticorruzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti formulata ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del nuovo Codice dei contratti (decreto legislativo n. 50/2016) per l’adozione del decreto ministeriale avente ad oggetto il sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro.
L’articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 50 del 19/4/2016 – ricorda la Relazione Air - prevede che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83 mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’Anac.
L’articolo 83, comma 2, del nuovo Codice dei contratti dispone che per i lavori, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare su proposta dell'Anac sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui all’articolo medesimo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII.
L’articolo 84, commi 2 e 8, del codice dei contratti pubblici prevede che il decreto succitato individua i livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare nei confronti delle imprese ai fini del rilascio delle attestazioni di qualificazione e i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni.
L’articolo 197 del codice dei contratti pubblici stabilisce che l’attestazione del possesso dei requisiti del contraente generale avviene con le modalità di cui all’articolo 84 e che le classifiche di qualificazione sono determinate dall’Anac.
Le disposizioni normative richiamate forniscono l’occasione di intervenire sulla disciplina del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiori a 150.000 euro introducendo elementi di miglioramento volti a superare le criticità riscontrate e a perseguire obiettivi di semplificazione delle procedure, di garanzia dell’affidabilità professionale degli operatori economici e maggiore trasparenza.
Il procedimento – sottolinea la Relazione Air - risulta assai complesso e dispendioso. Ciò potrebbe rappresentare un ostacolo alla partecipazione al sistema per le piccole e medie imprese, da qui l’esigenza di semplificazione e riduzione degli oneri di attestazione, soprattutto con riferimento alla qualificazione per le classifiche inferiori.
Non si può, peraltro, trascurare il numero elevato di SOA che sono state sottoposte, negli anni, a misure sanzionatorie fino a giungere alla decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione.
Il decreto correttivo è intervenuto modificando la natura dell’atto attuativo del codice chiamato a disciplinare la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, prevedendo che questo sia emanato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti su proposte dell’Anac e non più con linee guida dell’Autorità anticorruzione. Sebbene in alcune norme sia rimasto fermo il richiamo alle linee guida dell’Anac, si ritiene che la disciplina generale della materia debba essere contenuta in un unico atto ministeriale e che alle linee guida dell’Anac debba essere demandata la sola disciplina dei procedimenti interni (per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione e per l’applicazione delle sanzioni nei confronti delle SOA e degli operatori economici) e delle questioni che impattano direttamente sui sistemi informatici dell’Anac (modelli dei CEL) o che disciplinano elementi di dettaglio strettamente tecnici (elenco delle attrezzature necessarie per la dimostrazione del requisito dell’idoneità tecnica ai fini dell’attestazione nelle singole categorie di lavorazioni). Ciò nell’ottica di garantire organicità e unicità della disciplina.