Il Consiglio dell'Autorità anticorruzione ha approvato, nell’adunanza del 28 giugno 2016, le Linee guida - attuative dell’art. 36, comma 7 del nuovo Codice appalti - recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.”
Prima dell’approvazione del documento definitivo, pubblicato oggi sul sito dell'Anac, l’atto è stato inviato per un parere al Consiglio di Stato, alla Commissione VII del Senato e della Commissione VIII della Camera.
ART. 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. L’art. 36 del nuovo Codice dispone che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. La norma riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie per gli affidamenti in esame ovvero di procedere secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all’articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.
PERVENUTE 131 OSSERVAZIONI. L’Anac ha posto in consultazione pubblica le Linee guida attuative, con modalità aperta, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale in data 6 maggio 2016, assegnando un termine di 15 giorni per l’invio dei contributi. Nel corso della consultazione pubblica sono pervenuti 131 contributi da parte di pubbliche amministrazioni e società pubbliche, associazioni di categoria, ordini professionali, operatori economici e liberi professionisti.
LE SCELTE DI FONDO EFFETTUATE. Nel predisporre le Linee guida l’Autorità ha innanzi tutto tenuto presente il dettato dell’art. 36, comma 7, del Codice, che espressamente delimita il potere di regolazione assegnatole in materia e, pertanto, non ha ritenuto di accogliere tutte quelle osservazioni che, pur esprimendo delle considerazioni rilevanti sul nuovo Codice, esulano, tuttavia, dall’oggetto delle Linee guida, come definito dal legislatore.
In secondo luogo l’Anac nel valutare i contributi ricevuti alla luce del diritto vivente ha operato un bilanciamento tra i principi di semplificazione, razionalizzazione e recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle direttive comunitarie idi cui all’art. 1, lett. e), f) l. 11/2016 disciplina in esame ed i principi di cui all’art 30, comma 1, del Codice, richiamati dal successivo art. 36, comma 1 nonché quelli posti a fondamento dell’azione amministrativa di cui alla l. 241/1990.
Conseguentemente, l’Autorità, da un lato, ha richiamato le stazioni appaltanti al rispetto degli obblighi di legge in materia di trasparenza, pubblicità e motivazione degli atti adottati, e, dall’altro, ha diversificato la procedura di scelta del contraente in considerazione del valore dell’affidamento, prevedendo una disciplina più snella là dove tale valore sia più basso.
Peraltro il rispetto dei predetti obblighi è determinante non solo ai fini di assicurare nel mercato dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie il rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, come raccomandato dalla stessa Commissione europea con Comunicazione 2006/C 179/02, ma anche per la prevenzione della corruzione.