“Definizione delle modalità e dei limiti in base ai quali gli oneri relativi ai servizi di supporto e di indagine sono da intendersi a carico dei fondi messi a disposizione dell’ente concedente per la realizzazione di infrastrutture di grande rilevanza o complessità”. Questo l'oggetto del decreto 7 dicembre 2023 del Ministero delle Infrastrutture, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio e in vigore dal 14 gennaio 2024.
Ambito di applicazione
Il collaudo delle infrastrutture è effettuato nei modi e nei termini previsti dalle norme in tema di appalti di lavori.
Il decreto, ai sensi dell’art. 206, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice Appalti), si applica ai contratti di affidamento di servizi globali che abbiano ad oggetto infrastrutture di grande rilevanza o complessità per le quali, ai sensi del medesimo comma, le commissioni di collaudo, previa autorizzazione dell’ente concedente, possono avvalersi di servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore.
Art. 206 del nuovo Codice Appalti
L’art. 206 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 disciplina i controlli sull’esecuzione e collaudo. In particolare, il comma 2 del citato art. 206 prevede che, per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, l’ente concedente può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati.
Allegato I.13
L’allegato I.13 al suddetto decreto legislativo n. 36 del 2023 disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, alle disposizioni di cui all’art. 41 del medesimo decreto legislativo.
Allegato II.14
L’allegato II.14 al nuovo Codice dei contratti pubblici, all’art. 29, comma 1, disciplina le modalità di determinazione del compenso spettante per le attività di collaudo tecnico-amministrativo, determinato, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’art. 116, comma 4, del codice, e, fuori dei suddetti casi, con le modalità stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione.
Allegato II.15
L’allegato II.15 al nuovo Codice disciplina i criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche.
Ai sensi del medesimo comma 2, dell’art. 206, ove il concedente si avvalga della facoltà di cui al primo periodo del citato comma 2, gli oneri relativi ai servizi di supporto e di indagine ivi previsti devono essere posti a carico dei fondi messi a disposizione dell’ente concedente per la realizzazione delle infrastrutture di grande rilevanza o complessità.
Il citato art. 206, comma 2, secondo periodo, demanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le modalità attuative di cui alla medesima disposizione.
Cosa si intende per ente concedente
Ai fini del decreto 7 dicembre 2023, per ente concedente si intende l’ente che affida il servizio globale, così come definito all’art. 3, comma 1, lettera aa), dell’all. I.1 del decreto legislativo n. 36/2023.