I servizi di ingegneria e architettura rientrano nei servizi di natura intellettuale ed in quanto tali sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni sull'anticipazione del prezzo di cui all’articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).
Lo ha confermato il Servizio Supporto Giuridico del MIT nel parere n. 3195 del 30 gennaio 2025.
Il quesito ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture indicazioni sulla possibilità di concedere o meno l'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 125 del Codice per i servizi di ingegneria e architettura alla luce di quanto disposto dall'art. 33 dell'Allegato II.14 al Codice: "Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125, comma 1, del codice ... i servizi che, per loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.".
In particolare si chiede, anche alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali (Consiglio di Stato Sezione V, 21 maggio 2024 n. 4502), se i servizi di ingegneria e architettura siano da considerarsi servizi di natura intellettuale e come tali debbano essere esclusi dall'anticipazione del prezzo.
Il chiarimento del MIT
“Relativamente ai servizi di ingegneria e architettura, come ribadito dalla recente Consiglio di Stato Sezione V, 21 maggio 2024 n. 4502 anche da voi citata, si conferma che rientrano nei servizi di natura intellettuale ed in quanto tali sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 125, comma 1, del codice dei contratti pubblici”, risponde il Servizio Supporto Giuridico del MIT.