Nuova imposta di bollo commisurata al valore del contratto e con natura sostitutiva dell’imposta dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto.
Questo quanto prevede il nuovo Codice dei Contratti Pubblici – D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 - che apporta significative novità anche in materia di imposta di bollo sugli atti e negozi conclusi con le Pubbliche Amministrazioni, nel segno della semplificazione e del cambiamento circa obblighi, responsabilità, esenzioni, determinazione ed assolvimento dell’imposta.
In particolare, l’art.18 del medesimo Codice, al co.1, prevede innanzitutto che i contratti siano stipulati, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’art.3, lett.b, dell’Allegato I.1 dello stesso, in modalità elettronica nel rispetto delle disposizioni del “Codice dell’amministrazione digitale” (D.lgs. 82/2005), in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della Stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico, oppure mediante scrittura privata. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando, fanno parte integrante del contratto.
Per ciò che concerne l’imposta di bollo, il medesimo art.18, al co.10, rinviando alla Tabella A dell’Allegato I.4, indica il valore del bollo che l’appaltatore deve assolvere una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.
Come previsto dalla citata Tabella A, infatti, l’imposta viene determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti, con esenzione completa per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.
Secondo quanto stabilito dall’art.2, dell’Allegato I.4, il pagamento dell’imposta ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili (di cui all’art.13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972).
Inoltre, viene previsto che la Stazione appaltante non è più solidalmente responsabile del versamento dell’imposta medesima, fermo restando l’obbligo di verifica del suo effettivo versamento (qualora sia dovuto) da parte dell’appaltatore (che rimane, quindi, il solo soggetto passivo).
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno individuate le modalità telematiche di versamento che, in ogni caso, saranno differenti rispetto al contrassegno telematico (art.3, co.1, lett.a, DPR 642/1972), in linea con l’obiettivo della trasformazione digitale e della riduzione degli oneri burocratici e di conservazione cartacea.
In linea con quanto da tempo richiesto dall’ANCE, la nuova determinazione dell’imposta, in funzione del valore del contratto e non in base alla dimensione dello stesso, eliminerà le attuali problematiche interpretative in merito alla funzione degli allegati (se parte integrante, o meno, del contratto) ed il loro assoggettamento al bollo sin dall’origine, o in caso d’uso.
Un’ulteriore evidente semplificazione deriverà dalla natura sostitutiva della nuova imposta “forfettizzata”, rispetto alla misura del bollo attualmente applicata in maniera notevolmente diversificata ai vari documenti, disegni e atti prodotti in fase di esecuzione dell’appalto.
Senza contare che la nuova disciplina avrà l’ulteriore pregio di uniformare il prelievo su tutto il territorio nazionale, evitando i comportamenti disomogenei della Stazioni appaltanti, che oggi richiedono spesso, sui medesimi documenti, l’assolvimento dell’imposta con misure molto differenti tra loro.
ANCE CHIEDE CHIARIMENTI. Rimangono tuttavia, secondo l'ANCE, alcuni profili d’incertezza applicativa che necessitano di precise indicazioni prima che la nuova imposta diventi efficace.
In particolare, risulta urgente chiarire cosa s’intenda per “importo massimo del contratto” sul quale viene determinata la nuova imposta di bollo e, nello specifico, se tale ammontare comprenda, o meno, l’IVA da applicare sul corrispettivo d’appalto.
Sul punto, si ritiene che, nell’importo massimo del contratto, non debba rientrare anche l’IVA, in ragione del fatto che, altrimenti, l’imposta di bollo si andrebbe ad applicare su un’altra imposta e non solo sul valore dell’affidamento, come dovrebbe essere.
Ulteriore questione riguarda l’entrata in vigore della nuova imposta, tenuto conto che, salve alcune deroghe, le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti, con i relativi Allegati, acquisteranno efficacia, in linea generale, il 1° luglio 2023, così come previsto dall’art.229, co.2, dello stesso.
In merito, è necessario chiarire se tale decorrenza interessi anche la nuova imposta, ovvero se l’efficacia della stessa sia comunque subordinata all’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ne dovrà individuare le modalità di versamento e che, in ogni caso, è stata sollecitata, tenuto conto della forte semplificazione che ci si attende dall’operatività della nuova disciplina.
Su entrambe le questioni, l’ANCE ha intrapreso le più opportune iniziative presso le competenti sedi, affinché’ in tempi brevi siano date istruzioni precise sulla nuova disciplina dell’imposta di bollo.