Con un parere pubblicato sul Bollettino n. 1 del 15 gennaio 2018, l'Antitrust risponde alla richiesta formulata dalla Provincia di Parma in merito all’applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – nuovo Codice dei contratti - in ordine al rilascio di garanzie fideiussorie nelle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici.
In via preliminare l'Autorità osserva di aver già avuto modo di precisare che “il bando di gara non può contenere disposizioni volte ad escludere le imprese bancarie, le imprese assicurative o gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB (si tratta delle categorie di imprese che l’art. 93, comma 3, del Codice dei contratti pubblici annovera tra quelle che possono rilasciare garanzie fideiussorie ai partecipanti alle procedure di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento di concessioni e contratti pubblici) dal novero dei soggetti ammessi a prestare le garanzie fideiussorie necessarie per la presentazione delle offerte. Una tale limitazione, infatti, comporterebbe una distorsione delle dinamiche concorrenziali nella fornitura delle garanzie fideiussorie e restringerebbe in maniera ingiustificata l’accesso a tale servizio finanziario da parte dei partecipanti alla gara”.
L’Agcm precisa inoltre che “il bando di gara non può contenere disposizioni che impediscano alle imprese bancarie, assicurative e agli intermediari finanziari che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi di rilasciare garanzie fideiussorie. Infatti, l’esclusione di tali imprese comporterebbe un’ingiustificata restrizione della concorrenza e, per il suo carattere discriminatorio per ragioni di nazionalità, costituirebbe una violazione del diritto comunitario”.
Per quanto riguarda la posizione delle imprese extracomunitarie, l'Autorità osserva che “in assenza di una specifica normativa comunitaria (art. 56, comma 2, del TFUE), tali imprese non possono operare in regime di libera prestazione dei servizi. L’Autorità, tuttavia, osserva che gli enti aggiudicatori e le stazioni appaltanti non possono in via generale escludere che le offerte siano corredate da garanzie fideiussorie rilasciate da imprese extracomunitarie, in quanto tali imprese possono essere autorizzate ad operare nel mercato italiano nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione settoriale e dalla regolazione di vigilanza in materia bancaria, assicurativa e di intermediazione finanziaria. Nel bando di gara, pertanto, non può prevedersi l’esclusione delle imprese extracomunitarie autorizzate, in quanto ciò risulterebbe restrittivo della concorrenza, nonché ingiustificatamente discriminatorio”.
L’Antitrust, infine, ritiene che “le stazioni appaltanti o gli enti aggiudicatori possono acquisire elementi utili a valutare la solvibilità e l’affidabilità delle imprese extracomunitarie, dalle disposizioni normative e regolatorie che fissano i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni settoriali, nonché dal titolo autorizzatorio e dalle informazioni reperibili direttamente presso le competenti Autorità di vigilanza”.