Fisco

Codice Appalti, pubblicate in Gazzetta le Linee guida Anac n. 7 definitive sulle società in house

L’Autorità anticorruzione ha integrato e modificato le Linee guida alla luce delle osservazioni ricevute nella consultazione e ha recepito le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato

martedì 14 marzo 2017 - Redazione Build News

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L'Autorità anticorruzione ha pubblicato sul suo sito web le Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016», adottate con la Determinazione n. 235 del 15 febbraio 2017.

Le Linee guida n. 7 definitive sono state pubblicate anche nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.61 del 14 marzo 2017.

Nell’adunanza del 30 novembre 2016, il Consiglio dell’Anac ha deliberato di avviare la consultazione on-line relativa allo schema di Linee guida al fine di acquisire osservazioni e commenti da parte degli operatori del mercato.

Nel corso della consultazione, che si è svolta nel periodo 5 dicembre – 20 dicembre 2016, sono pervenuti all’Autorità contributi da parte di 14 soggetti (n. 7 Amministrazioni pubbliche, n. 4 associazioni di categoria, n. 1 dipendente pubblico, n. 1 libero professionista, n. 1 altri soggetti).

All’esito dell’esame dei contributi pervenuti, l’Autorità ha integrato e modificato lo schema di Linee guida alla luce delle osservazioni ricevute. Il testo del documento è stato trasmesso al Consiglio di Stato per l’acquisizione del relativo parere. Con atto n. 282/2017 del 1/2/2017 (affare n. 1/2017) il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di Linee guida. Nella redazione del testo finale dell’atto l’Anac ha recepito le osservazioni formulate dal Supremo Consesso.

LE SCELTE DI FONDO EFFETTUATE. “L’iscrizione nell’Elenco – si legge nella Relazione AIR - avviene a domanda dell’amministrazione aggiudicatrice o del soggetto aggiudicatore, all’esito della verifica dei requisiti effettuata dall’ANAC secondo i criteri e le modalità individuate nel presente documento. L’iscrizione costituisce condizione necessaria affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano operare affidamenti diretti in favore di proprie società in house. Per espressa previsione della disposizione in esame, tuttavia, gli effetti dell’iscrizione sono anticipati al momento della presentazione della domanda.

Pertanto, nelle more dell’espletamento, da parte dell’Autorità, delle verifiche propedeutiche all’iscrizione, le amministrazioni che abbiano presentato domanda di iscrizione possono effettuare affidamenti diretti in favore di società in house «sotto la propria responsabilità», fatta salva la necessità di revocare l’affidamento diretto nel caso in cui, all’esito degli accertamenti, la domanda di iscrizione dovesse essere rigettata per carenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Tra gli affidamenti effettuati nelle more dell’iscrizione nell’Elenco e quelli effettuati dopo che sia avvenuta la predetta iscrizione sussiste, quindi, un differente regime di responsabilità per l’ente affidante.

Le modalità di iscrizione nell’Elenco adottate dall’Autorità hanno tenuto conto della necessità di evitare la duplicazione di iscrizioni riferite alla medesima società in house (si è previsto, a tal fine, che nel caso di controllo a cascata di cui all’art. 5, comma 2, del codice, o di controllo invertito o orizzontale di cui all’art. 5, comma 3, del codice, la domanda di iscrizione deve essere presentata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita il controllo analogo diretto sull’organismo in house; nel caso in cui il controllo su un organismo in house sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, del codice, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all’iscrizione). L’Autorità ha inteso inoltre evitare l’introduzione di nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni, nel rispetto del divieto di gold plating (a tal fine si è previsto che l’Autorità acquisisce d’ufficio le informazioni contenute nelle proprie banche dati o nelle banche dati detenute da altre amministrazioni). Inoltre, percorrendo la via della massima semplificazione, è stata prevista l’iscrizione nell’Elenco con modalità telematica.

Al fine di consentire l’ottimale gestione delle richieste che, si presume, giungeranno numerose in fase di prima applicazione, è stata prevista la possibilità di scaglionare le istruttorie secondo modalità che saranno rese note con apposite comunicazioni. Inoltre, tenuto conto anche della complessità dell’istruttoria che l’Autorità è tenuta a svolgere, che impone la verifica di clausole statutarie, visure camerali, patti parasociali, bilanci, etc., si è ritenuto di prevedere un termine per la conclusione del procedimento pari a 90 giorni decorrenti dall’avvio dell’istruttoria.

Il documento elenca, inoltre, i requisiti fissati dalla legge che saranno controllati al fine di consentire l’iscrizione nell’Elenco, illustrando le modalità di dimostrazione e di verifica degli stessi”.

In allegato:

- Linee guida n. 7

- Relazione AIR

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