L'Autorità anticorruzione ha pubblicato le Linee guida definitive n. 5, di attuazione dell'articolo 78 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016.
Con queste linee guida vengono definiti i criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto. Con successivo Regolamento saranno definite le modalità per la trasmissione della documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo.
Le disposizioni contenute nelle linee guida non si applicano alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli 115-121 del Codice.
Il Regolamento, previa adozione del DM di cui al comma 10 dell’art. 77, sarà adottato entro sei mesi dalla pubblicazione delle presenti linee guida in Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione del Regolamento saranno accettate le richieste di iscrizione all’Albo. Con deliberazione che sarà adottata entro tre mesi dalla pubblicazione del Regolamento l’Autorità dichiarerà operativo l’Albo e superato il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12 del Codice.
LE SCELTE DI FONDO EFFETTUATE. La versione definitiva delle Linee guida tiene conto dei pareri resi dal Consiglio di Stato in data 14 settembre 2016, affare n. 1919/2016 e dalle Commissioni parlamentari, in data 3 agosto 2016.
Rispetto al documento inviato per il parere sono state inserite diverse modifiche e specificazioni. Innanzitutto, aderendo alla richiesta del Consiglio di Stato è stato maggiormente specificato il concetto di appalti “di non particolare complessità” per la nomina di componenti interni.
Quanto al rilievo mosso in ordine alla competenza sulla valutazione della congruità delle offerte anomale, che secondo il Consiglio di Stato sono di stretta competenza del RUP, si è provveduto a specificare che questi si può avvalere della Commissione, armonizzando, in tal modo, le previsione delle linee guida n. 3 «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» con quella di cui alle linee guida sui commissari di gara.
Con riferimento alla condizione di un numero di esperti, iscritti all’Albo, sufficienti ad assicurare indeterminatezza del nominativo, per procedere alla nomina di interni, per accogliere i rilievi del C.d.S., si è specificato che tale regola vale una volta a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all’art. 38 del Codice. In ogni caso, si ricorda che il principio di indeterminatezza si ricava, quale suo corollario, dalla previsione di cui all’art. 77, comma 7 del Codice, che prevede che la commissione sia nominata dopo il termine fissato per la presentazione delle offerte.
Dal momento che sul punto il nuovo Codice ha determinato un pericoloso vuoto normativo, si è accolto il suggerimento del C.d.S. di recuperare la previsione del vecchio art. 120 del Regolamento n. 207/2010, specificando che tutte le sedute di apertura delle tre buste (A, B e C) devono essere pubbliche e che negli atti di gara dovrà essere espressamente contenuta tale previsione.
Si è condivisa, poi, la necessità di specificare che le stazioni appaltanti mettano a disposizione strumenti idonei per assicurare la sicurezza dei flussi informativi e dei canali di comunicazione allorché i commissari di gara facciano richiesta di lavorare a distanza.
È stata, inoltre, modificata la nozione di pubbliche amministrazioni, abbandonando la definizione di cui all’elenco Istat della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ma, anziché optare per la non ritenuta idonea nozione di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001 (troppo restrittiva), si è propeso per una nozione consona al Codice dei contratti e all’intento della norma di cui all’art. 77, facendo riferimento ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del Codice.
In ordine alle polizze assicurative che i commissari devono possedere si è specificato, come suggerito dal C.d.S, che esse coprono i danni che le amministrazioni possono subire per l’attività dei commissari e che il relativo costo deve essere posto a carico dei dipendenti (e non della pubblica amministrazione) quando essi svolgono le funzioni come commissari esterni.
In ordine ai requisiti di moralità, come suggerito dal C.d.S., si è provveduto ad allineare i reati previsti nelle Linee guida, come ostativi all’incarico, a quelli previsti dall’art. 80 del Codice dei contratti, prevedendo anche tutti quelli contenuti in quest’ultima norma, ferma restando la rilevanza data anche alle sentenze non definitive di condanna. Parimenti, in ordine alle verifiche dei medesimi, è stata accolta la richiesta del C.d.S. di prevedere che le verifiche sui requisiti (in verità anche quelli professionali e di esperienza) siano effettuate su tutti i commissari che l’Autorità individua nella lista che fornisce alle stazioni appaltanti.
Altre integrazioni/modificazioni, di carattere, per lo più, stilistico e formale ovvero con l’aggiunta di più specifiche informazioni che i documenti di gara devono contenere, sono state apportate in diversi punti, al testo delle Linee guida secondo le puntuali indicazioni del Supremo Consesso di giustizia amministrativa.
Non si è ritenuto, invece, di accogliere il suggerimento delle Commissioni Parlamentari di aprire l’Albo anche ai giovani laureati, dal momento che la norma primaria (l’art. 77) richiede espressamente che siano nominati componenti delle commissioni giudicatrici degli “esperti”.
Per quanto riguarda, poi, l’impostazione secondo cui anche per gli appalti sotto soglia, stante il tenore della norma, la nomina di membri interni non esclude che almeno il Presidente sia un esterno, il C.d.S. ha ritenuto che tale previsione non abbia fondamento normativo. Al riguardo l’Autorità, come argomentato al punto 2 del paragrafo successivo, è di diverso avviso, stante il tenore delle norme di riferimento che consentono la nomina di “componenti interni” ma non anche dell’intera commissione. Sul punto, pertanto, le Linee guida non sono state modificate.
PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 77. Contestualmente l’Anac, con la Delibera n. 1191 del 16 novembre 2016, ha inviato a Governo e Parlamento l’Atto di segnalazione “Proposta di modifica dell’art. 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. Al fine di rendere il sistema delle nomine della commissione giudicatrice, di cui all’art. 77 del nuovo Codice appalti, efficiente e funzionale, nonché coerente con il principio (del divieto di Gold Plating) di cui all’art. 1, comma 1 lett. a) della legge 28 gennaio 2016, n. 11, l’Autorità segnala la necessità di apportare una serie di modifiche al testo della citata norma, e segnatamente ai commi 1, 3, 6 e 8.
Alla segnalazione è allegato l’elenco sottosezioni dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (IN ALLEGATO).