Come è noto le S.A. sono tenute all’invio della documentazione inerente la somma urgenza (verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento, perizia giustificativa, elenco prezzi unitari, verbale di consegna dei lavori e contratto, ove stipulato) all’Anac ai sensi dell’art. 163, comma 10 del Codice dei Contratti (oggi art. 140, comma 10 del d.lgs. 36/2023) e nel rispetto dell’art. 23 del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell’Autorità del 4 luglio 2018 e s.m.i., applicabile ratione temporis. L’attività di vigilanza di competenza dell’Anac è finalizzata al controllo del rispetto dei presupposti normativi per il ricorso alla procedura e ad analizzare gli affidamenti di somma urgenza di lavori selezionati a campione con periodicità semestrale.
A seguito dei sopra citati controlli a campione è stata analizzata la documentazione inerente l’intervento in somma urgenza “messa in sicurezza strada comunale Comune di Peio” (in provincia di Trento) inviata all’Anac.
L’Amministrazione aveva disposto “lavori urgenti per la messa in sicurezza della strada che da Cogolo porta in località Malgamare” evidenziando che “le copiose nevicate invernali hanno provocato dissesti stradali e vengono pertanto disposte alcune lavorazioni definite urgenti consistenti in demolizione e ricostruzione muri di contenimento esistenti, sostituzione guardrail, sistemazione asfaltatura e ripristino barriere in ferro”.
I lavori, per un importo finale di oltre mezzo milione di euro, sono stati così affidati a un operatore prescelto.
L'istituto della somma urgenza
L'Anac ricorda che l'istituto della somma urgenza “è disciplinato dal sopra richiamato art. 163 del D.Lgs. 50/2016 titolato “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” (oggi art. 140 del d.lgs. 36/2023), risultando il necessario presupposto di tale istituto derogatorio, ex co. 1 del sopra citato articolo, il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resisi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità. Le disposizioni normative al riguardo prevedono la redazione di un verbale, c.d. di “somma urgenza”, in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; l'esecuzione dei relativi lavori può quindi essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il responsabile del procedimento inoltre è tenuto a compilare entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa”.
Secondo l'Autorità Nazionale Anticorruzione, “da quanto agli atti si rileva come l’intervento di cui trattasi, consistente nella realizzazione di interventi stradali usuali quali la sostituzione dei guardrail e le attività di asfaltatura, rientra nelle attività di manutenzione ordinaria e non nelle attività che possono svolgersi in somma urgenza; inoltre, la tempistica prevista anche qualora si trattasse di somma urgenza non è coerente con il dettato normativo”.