Dal 1° luglio è entrato in vigore il nuovo Codice Appalti. Tra dubbi e incertezze da parte degli attori della filiera acquistano efficacia le disposizioni previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici formalmente in vigore dal 1° aprile 2023.
Prende il via anche il cosiddetto periodo transitorio che durerà fino al 31 dicembre 2023, che dispone l’estensione della vigenza di alcune disposizioni del d. lgs 50/2016 (il precedente codice appalti rimasto in vigore 7 anni) e dei decreti semplificazioni (dl 76/2020) e semplificazioni bis (dl 77/2021). Insieme all'avvocato Rosario Scalise abbiamo approfondito le principali novità sia della fase precontrattuale che di quella contrattuale del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Le principali novità del nuovo Codice
La figura del RUP
Nel nuovo codice appalti la figura del RUP cambia nome rispetto al dlgs 50/2016: da responsabile unico del procedimento diventa responsabile unico del progetto. A lui vengono affidate le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. I requisiti del RUP vengono definiti nell’allegato I.2. La sua nomina, secondo il testo approvato in Consiglio dei Ministri, spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti e non al responsabile dell’unità organizzativa, come riportato nella bozza di dicembre. Inoltre può essere scelto preferibilmente all’interno della stazione appaltante anche tra i dipendenti con contratto a tempo determinato (altra novità rispetto alla bozza di dicembre).
Subappalto a cascata
La novità in materia di subappalto è introdotta dall’art. 119 dlgs 36/2023, precisamente al comma 17. La novità è che si può ricorrere al subappalto a cascata, a differenza di quanto indicato nell’art. 105 dlgs 50/2016 in cui ne era specificato il divieto. Che cos’è il subappalto a cascata? È l’affidamento di lavorazioni di competenza del subappaltatore, a una impresa terza. Il nuovo codice appalti stabilisce che è possibile farlo a discrezione della stazione appaltante.
Progettazione
Il nuovo testo abolisce completamente il livello intermedio di progettazione: i livelli di progettazione diventano due: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo. L’allegato I.7 del Codice definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.
Appalto integrato
Prevista la possibilità di ricorrere all’appalto integrato! Si parla di appalto integrato quando il contratto ha per oggetto sia la progettazione che l’esecuzione dei lavori, ossia l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Il nuovo codice consente il ricorso all’appalto integrato.
Revisione prezzi
Nelle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi che si attivano per variazioni del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.
Qualificazione stazioni appaltanti
Il dlgs 36/2023 dedica due articoli, il 62 e il 63, e l’allegato II.4 alla qualificazione delle stazioni appaltanti. Lo scopo principale è la riorganizzazione delle PA nel settore degli appalti pubblici al fine di ottenere maggiore qualità ed efficienza nella gestione delle gare. La qualificazione è prevista per affidamento diretto di servizi e forniture superiori alle soglie; affidamento di lavori superiori a 500.000 €. Il 27 maggio 2023 l’Anac ha pubblicato un comunicato contenente le prime indicazioni utili per l’avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Il presidente Busia precisa che con l’avvio del sistema di qualificazione dal 1 luglio interverrà anche il blocco del rilascio del CIG (codice identificativo di gara) per le stazioni appaltanti non qualificate.