Sulla Gazzetta Ufficiale n.276 di ieri 5 novembre è pubblicato il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.
Approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 18 ottobre scorso, questo decreto legislativo entrerà in vigore il 20 novembre prossimo.
Il nuovo Dlgs chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice.
Il decreto interviene, tra l’altro, al fine di:
• chiarire la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà” quella di “squilibrio” e ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;
• riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento;
• chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;
• ridefinire le “misure protettive” del patrimonio del debitore;
• rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli “Organismi di composizione della crisi d'impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari competenti.
In allegato il nuovo decreto legislativo