Nell’ambito della propria attività istituzionale, l’Autorità anticorruzione ha ricevuto diverse richieste di chiarimenti in ordine alle procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel nuovo Codice Appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
L’art. 17, comma 1, lett. d), del Codice - rubricato «Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi» - elenca, infatti, alcune tipologie di servizi legali che, da un lato, riconduce nell’alveo degli appalti di servizi ma, dall’altro, esclude dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche.
Tale articolo non è, tuttavia, l’unica disposizione del Codice a far riferimento ai servizi legali. L’art. 140, contenuto nel Capo I dedicato agli «Appalti nei settori speciali», assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all’Allegato IX del Codice (che per il resto devono ritenersi assoggettati alla generalità delle disposizioni codicistiche), nei quali rientrano anche i «Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’art. 17, comma 1, lett. d)». Il citato Allegato IX individua l’ambito di applicazione non solo delle disposizioni di cui al richiamato art. 140, ma anche di quelle contenute negli artt. 142,143 e 144 che, dettando un regime “alleggerito”, complessivamente integrano il Capo II del Codice, attualmente rubricato «Appalti nei servizi sociali» (ma che nello schema di decreto legislativo che sarà adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, nella versione attualmente all’esame delle Camere, è più correttamente rubricato «Appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari»).
Il dato letterale di tali disposizioni lascia intendere, quindi, che oltre ai servizi legali esclusi dall’ambito applicativo del Codice - puntualmente elencati all’art. 17, comma 1, lett. d) – vi sono altre tipologie di servizi legali, che devono essere ricondotte nella categoria residuale di cui all’Allegato IX e che devono ritenersi soggette alla disciplina codicistica, pur con alcune differenziazioni in tema di pubblicità.
Le nuove disposizioni normative sopra richiamate, nella misura in cui ripartiscono i servizi legali in due categorie - una ricompresa entro l’ambito di applicazione del nuovo Codice (sebbene con uno speciale regime pubblicitario) e l’altra esclusa - hanno generato dubbi interpretativi sull’esatto perimetro di tali categorie.
CONSULTAZIONE FINO AL 10 MAGGIO. A seguito delle perplessità manifestate dagli operatori del settore, l’Autorità ritiene necessario elaborare un atto di regolazione ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice, finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per l’esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti nell’elenco di cui all’art. 17 e di quelle rientranti nella categoria di cui all’Allegato IX, e per le modalità di affidamento di tali servizi.
Il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato alle ore 18 del 10 maggio 2017, mediante compilazione dell’apposito modello (clicca qui).