L'Autorità nazionale anticorruzione, con la FAQ numero 2, ha aggiornato, nella sezione Contratti pubblici, le FAQ relative all'applicazione delle Linee Guida numero 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».
2. Il soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.2., lettera b), della Linea Guida n. 3 può svolgere anche le funzioni di RUP per gli affidamenti di valore inferiore ai 150.000, 00 euro di cui all’art. 4.2., lettera a) della citata Linea guida?
Sì in quanto l’art. 4.2, lettera a), della Linea guida n.3 prescrive esclusivamente i requisiti “minimi” che un soggetto deve avere per svolgere le funzioni di RUP per gli affidamenti ivi previsti di valore inferiore a 150.000,00 euro. La disposizione in esame, infatti, nel disporre che quest’ultimo “deve essere almeno in possesso” dei requisiti ivi fissati non preclude la possibilità di svolgere quelle medesime funzioni a chi sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.2, lettera b) della citata Linea guida, fissati in relazione agli affidamenti di valore gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro.
Si precisa che rimane, invece, preclusa al soggetto in possesso esclusivamente dei requisiti minimi di cui all’articolo 4.2., lettera a), delle Linee Guida n. 3 di svolgere le funzioni di RUP per gli affidamenti di cui all’articolo 4.2., lettera b), delle Linee Guida n. 3.