La norma del Codice appalti che esclude gli operatori economici dalle gare di appalto per “gravi illeciti professionali”, va modificata. E’ quanto chiede Anac, che ha inviato un atto di segnalazione a Governo e Parlamento al riguardo.
Occasione privilegiata è la revisione del nuovo Codice degli appalti da parte del Consiglio di Stato e del Governo, in corso dopo l’approvazione lo scorso 14 giugno della legge delega da parte del Parlamento. Entro fine ottobre il testo dovrà essere predisposto.
Nel documento l’Autorità presieduta da Giuseppe Busia evidenzia le criticità della disciplina vigente (articolo 80, come 5, lettere c, c-bis, c-ter e c-quater del codice) e suggerisce possibili interventi.
L’Anac sottolinea che la legge attuale ha generato un notevole contenzioso proprio a causa dell’indeterminatezza dei casi che portano all’esclusione e dell’elevata discrezionalità attribuita alle stazioni appaltanti nelle valutazioni di competenza. Dunque, dopo aver raccolto attraverso una consultazione pubblica, le valutazioni di 21 stakeholder (stazioni appaltanti, associazioni di categoria, associazioni di organismi di attestazione, enti di studio e professionisti), l’Autorità ha individuato i punti da modificare. Innanzitutto serve una “indicazione chiara ed esaustiva delle fattispecie rientranti nella categoria dei gravi illeciti professionali, circoscrivendo adeguatamente l’ambito di applicazione della norma”.
Altra criticità evidenziata riguarda la rilevanza delle violazioni non definitivamente accertate. Gli operatori del settore la contestano ma secondo Anac non può essere messa in dubbio visto che anche la normativa comunitaria obbliga le stazioni appaltanti a tenerne conto come causa di esclusione dalla gara.
I CHIARIMENTI RICHIESTI DA ANAC. Tuttavia, è palese, scrive l’Autorità, che tali circostanze sono meno gravi e rilevanti rispetto alle condotte definitivamente accertate e quindi per ragioni di equità dovrebbero dar luogo a conseguenze diverse. Sarebbe auspicabile che la norma chiarisca la rilevanza delle violazioni non definitive e introduca la possibilità di graduare in maniera proporzionale sia le conseguenze di tali comportamenti che l’obbligo della stazione appaltante di motivare le proprie scelte.
E’ auspicabile inoltre – chiede Anac - un chiarimento sull’ambito soggettivo di applicazione della norma con un esplicito riferimento ai soggetti che all’interno di una società, commettendo un illecito, determinano l’inaffidabilità della società stessa.
Secondo Anac, il legislatore dovrebbe poi chiarire che valgono come motivo di esclusione anche determinati comportamenti (tentativi di influenzare le decisioni della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate, oppure omissione o falsificazione delle informazioni dovute) che l’operatore economico ha messo in atto in precedenti procedure di gara.
Tra le previsioni maggiormente contestate dagli operatori economici intervenuti alla consultazione vi è quella che sancisce la possibile rilevanza ostativa della risoluzione contrattuale per inadempimento e delle sanzioni comparabili al risarcimento del danno. Gli operatori economici affermano che l’inadempimento cui non consegua una condanna al risarcimento del danno non può considerarsi significativo e che l’applicazione di penali inferiori al 10% del valore del contratto non possono considerarsi rilevanti.
Anac auspica un elenco dettagliato delle ipotesi rilevanti che circoscriva l’applicazione dell’esclusione a carenze significative e chiarisca che non sono rilevanti le penali riferite ad episodi isolati e di modesta rilevanza che hanno natura fisiologica nell’esecuzione dell’appalto.