Secondo il Tar Puglia – ordinanza n. 1097/2018 pubblicata il 20 luglio – è rilevante la questione di costituzionalità dell’art. 120, comma 2 bis, primo e secondo periodo, c.p.a. - comma aggiunto dall’art. 204, comma 1, lett. b), del nuovo Codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) - limitatamente all’onere di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione, nella parte in cui onera l’impresa partecipante alla gara ad impugnare immediatamente le ammissioni delle altre imprese partecipanti alla stessa gara, pena altrimenti l’incorrere nella preclusione di cui al secondo periodo della disposizione (“L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale”) e laddove comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso l’aggiudicazione definitiva da parte di chi ha omesso di impugnare tempestivamente l’ammissione dell’aggiudicataria, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 103, comma 1, 111, commi 1 e 2, 113, commi 1 e 2 e 117, comma 1 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Il Tar Puglia aveva già rimesso alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell’art. 120, comma 1 bis, c.p.a. con ordinanza della sez. III, 20 giugno 2018, n. 903, con riferimento all’ipotesi di impugnativa di un ammesso contro altro ammesso in un momento antecedente alla aggiudicazione che, in quel caso, non risultava essere stata adottata.
L’ordinanza n. 1097 affronta, invece, l’ipotesi di chi impugna direttamente l’aggiudicazione definitiva avendo omesso l’impugnazione della ammissione dell’aggiudicatario, pur essendo pienamente operativo il rito ex comma 2 bis.
Il Tar ha anche chiarito alcuni aspetti relativi alla giurisprudenza della Consulta sulla sindacabilità costituzionale delle norme processuali (non consentita salvo l’ipotesi di irragionevolezza ritenuta sussistente nel caso di specie; si richiama la sentenza della Corte cost. n. 241 del 2017 relativa alla questione di costituzionalità del disposto di cui all’ultimo capoverso dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. inserito dall’art. 38, d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella l. n. 111 del 2011: “A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo”; e si fa un parallelismo con la questione oggetto della presente ordinanza) e con riferimento alle ipotesi di legittimazione straordinaria ed eccezionale ad agire in giudizio dinanzi al giudice amministrativo di Autorità indipendenti come l’ANAC ex art. 211 d.lgs. n. 50 del 2016.