Il 17 luglio scorso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Itaca (Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) hanno promosso un seminario di approfondimento sulle novità del Codice dei contratti pubblici a seguito delle disposizioni del decreto Sblocca-cantieri - decreto legge n. 32/19 convertito con modificazioni con legge n. 55/19.
Nel corso dell’evento – LEGGI TUTTO - sono state affrontate varie problematiche e sono state fornite indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, tra le quali quelle relative ai nuovi criteri di calcolo della soglia di anomalia.
L’art. 1, comma 20, lettera u), del DL n. 32/2019, cd “sblocca cantieri”, convertito in legge n. 55/2019, reca modifiche all’articolo 97 del codice dei contratti pubblici in tema di offerte anomale con particolare riferimento al calcolo della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, sostituendo i precedenti cinque metodi di calcolo con due distinte modalità di calcolo utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse ed in particolare quando:
- il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15;
- il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15.
Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 97 del codice, il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Articolo 97, comma 2, del Codice:
«Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).»
In allegato la presentazione di Pietro Ciaravola (MIT - Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici), riguardante i predetti criteri di calcolo della soglia di anomalia.
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