Sentenze

Codice dei contratti e principio di rotazione negli appalti sotto soglia: sentenza del Tar Sardegna

Se l’affidamento sotto soglia si svolge previa procedura comparativa, l’applicazione del principio di rotazione è anticipata al momento della scelta dei soggetti da invitare

giovedì 24 maggio 2018 - Redazione Build News

1_a_b_a-sentenze-giudici-uybvf

Ai sensi dell’art. 36 del nuovo Codice dei contratti - d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, se l’affidamento “sotto soglia” si svolge previa procedura comparativa, l’applicazione del principio di rotazione è anticipata al momento della scelta dei soggetti da invitare.

Lo ha chiarito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna nella sentenza n.492/2018 pubblicata il 22 maggio.

Il principio di rotazione degli inviti – precisa il Tar Sardegna - non è dotato di portata precettiva assoluta e perciò sopporta alcune limitate deroghe, come espressamente chiarito dalle Linee Guida n. 4 dell'Anac sugli affidamenti sotto soglia approvate con deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1097, nelle quali è stata espressamente consentita una motivata deroga al principio di rotazione in caso di “riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)”. Negli stessi termini si è pronunciata anche la Commissione speciale del Consiglio di Stato con parere 12 febbraio 2018, n. 361, chiarendo che “il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario uscente rivesta carattere eccezionale e debba essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento”.

Nel caso all’esame del Tar, la decisione “a monte” di invitare alla gara (anche) il gestore uscente è stata espressamente ricollegata tanto all’elevato “grado di soddisfazione” riscontrato nella sua precedente gestione, quanto all’assenza di un numero sufficiente di offerte alternative. In tal modo, l’Amministrazione ha, quindi, correttamente motivato la propria decisione di invitare il gestore uscente proprio in relazione alle due sopra descritte evenienze che in via generale consentono una deroga al generale “divieto di invito” del gestore uscente.

La sentenza n.492/2018 del Tar Sardegna

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Dello stesso autore