Nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 16 aprile 2018 è stato pubblicato il decreto 31 gennaio 2018 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce i limiti per la determinazione del compenso degli arbitri che compongono il collegio arbitrale, ai sensi dell’articolo 209, comma 16 del Nuovo Codice dei Contratti pubblici. Il decreto definisce i criteri e la tabella per i compensi.
Il ricorso all’arbitrato consente la risoluzione di controversie, nell’ambito degli appalti pubblici, in modo alternativo rispetto ai classici rimedi giurisdizionali. Il Codice dei Contratti pubblici prevede, infatti, che possono essere deferite ad arbitri le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario.
L'arbitrato si applica, inoltre, anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.
Il decreto 31 gennaio 2018 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il decreto 31 gennaio 2018 in G.U.
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