Entrerà in vigore il 4 gennaio 2018 il decreto 2 novembre 2017, n. 192 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avente ad oggetto “Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.296 del 20 dicembre 2017, questo decreto definisce la disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero tenuto conto dei principi fondamentali del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
Ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1, del Codice, sono abrogati gli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Il regolamento – IN ALLEGATO - si compone di 25 articoli raggruppati in 5 Capi:
Capo I Principi generali
Art. 1 Ambito di applicazione, definizioni
Art. 2 Normativa applicabile
Art. 3 Stazioni appaltanti all'estero
Capo II Procedure di scelta del contraente
Art. 4 Responsabile unico del procedimento e acquisizione di servizi per la corretta interpretazione e applicazione delle norme locali
Art. 5 Conflitti di interesse
Art. 6 Collaborazioni con i privati
Art. 7 Procedure di scelta del contraente
Art. 8 Calcolo del valore stimato dei contratti
Art. 9 Requisiti degli operatori economici
Art. 10 Procedure negoziate senza previa pubblicazione
Art. 11 Ricorso al criterio del minor prezzo
Art. 12 Commissione giudicatrice
Art. 13 Offerte anormalmente basse
Capo III Esecuzione
Art. 14 Subappalto
Art. 15 Garanzie
Art. 16 Anticipazioni
Art. 17 Cause di risoluzione
Art. 18 Tracciabilita' dei pagamenti
Art. 19 Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione
Art. 20 Collaudo e verifica di conformità
Capo IV Contratti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo
Art. 21 Contratti stipulati da una sede estera
Art. 22 Contratti stipulati dalle autorita' dei Paesi partner
Art. 23 Progettazione di lavori riguardanti iniziative di cooperazione
Capo V Disposizioni finali
Art. 24 Incompatibilità con l'ordinamento e le situazioni locali
Art. 25 Abrogazioni