Fisco

Codice dei contratti pubblici: il Governo impugna la legge n. 13/2020 della Provincia autonoma di Trento

Secondo il CdM gli articoli 1, comma 4, e 2, comma 3 di tale legge provinciale eccedono dalle competenze statutarie e violano norme interposte contenute nel codice degli appalti, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza

venerdì 22 gennaio 2021 - Redazione Build News

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Nella riunione di ieri, il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare la legge provinciale del 30/11/2020, n. 13 recante “Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in materia di contratti pubblici, e modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)”, che nell’ambito dell’intervento propulsivo diretto ai settori economici della Provincia connesso all'emergenza epidemiologica COVID-19, modifica le precedenti leggi provinciali richiamate nel titolo stesso della legge che regolano anche la materia dei contratti pubblici.

Ulteriori due interventi normativi, introdotti dalla legge provinciale n. 6 del 6 agosto 2020, recante "Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022" e dalla legge provinciale n. 8 del 12 agosto 2020, recante "Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistica in Trentino e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 relative ai contratti pubblici", hanno integrato, per alcuni temi, la disciplina degli interventi di settore con correzioni e ritocchi dovuti anche ad una continua ed intensa attività di mediazione tra Governo e Provincia; altre questioni, tuttavia, hanno dato luogo ad impugnativa costituzionale.

Le leggi provinciali n. 2 del 23 marzo 2020 e n. 3 del 13 maggio 2020 sono state oggetto di impugnativa da parte del Governo, rispettivamente nelle sedute del 21 maggio e del 13 luglio 2020, in quanto recano disposizioni che eccedono i limiti fissati dal riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome, dettate dal codice dei contratti, relative alla procedura di scelta del contraente (che rientra nella materia trasversale della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, e dell’ordine pubblico) e alla conclusione ed esecuzione del contratto (che afferiscono all’ordinamento civile), dettando quindi una disciplina che contrasta non solo con la normativa statale, ma anche con le direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni e con lo statuto speciale provinciale.

Tra le disposizioni impugnate figurano:

• l’articolo 2, comma 3 della legge n. 2 del 2020, che, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea, nel disporre l’uso del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, stabilisce che l’offerta tecnica debba essere valutata sulla base di determinati elementi, puntualmente individuati nella disposizione provinciale, da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare. Tale previsione si discosta dalle norme statali e comunitarie (art. 95, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 e art. 67 direttiva 24/2014/UE) secondo le quali i criteri di valutazione dell’offerta devono essere criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Gli elementi di valutazione individuati nella disposizione provinciale, quali gli “impegni” elencati nelle lettere a), b) e c), non soddisfano detti requisiti di oggettività attinenti agli aspetti qualitativi, ambientali o sociali.

La disposizione investe le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dell’ordine pubblico, con violazione dei limiti della competenza statutaria e dell’articolo 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione. in relazione agli articoli, 95, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed all’articolo 67 della direttiva 24/2014/UE.

• l'articolo 3, comma 3, della legge provinciale n. 2 del 2020, che interviene sulle procedure di appalto dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia europea, stabiliva che “le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso. Se i lavori sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'offerta tecnica può essere valutata sulla base di uno o più dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 3”. Pertanto, nel richiamo al precedente articolo 2, comma 3 la disposizione comporta le medesime motivazioni di contrasto con il codice dei contratti e la normativa comunitaria sopra richiamata, impattando sulla concorrenza.

L'articolo 1, comma 4 della legge provinciale n. 13 del 2020 modifica il citato articolo 2, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2020. Nello specifico, la disposizione in esame stabilisce che all'articolo 2, comma 3 della legge provinciale n. 2/2020 le parole: "I lavori sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'offerta tecnica è valutata sulla base dei seguenti elementi" sono sostituite dalle seguenti: "Nei lavori l'offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei seguenti elementi”.

L’articolo 2, comma 3 della legge provinciale n. 2/2020, modificato dall’articolo 1, comma 4 della legge de qua, dispone quindi che, nelle ipotesi di esercizio del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’offerta tecnica possa essere valutata sulla base degli elementi individuati nella disposizione stessa, da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare. Tale previsione continua a discostarsi, come la precedente formulazione, dalle norme statali e comunitarie (art. 95, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 e art. 67 direttiva 24/2014/UE) secondo cui i criteri di valutazione dell’offerta devono essere criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Al riguardo, si conferma che gli elementi di valutazione individuati, quali gli “impegni” elencati nelle lettere a), b) e c), non soddisfano detti requisiti di oggettività attinenti agli aspetti qualitativi, ambientali o sociali.

Pertanto, si ritiene che l’integrazione effettuata, consistente nell’inserimento del termine “anche”, non apporta alcuna modifica sostanziale alla precedente formulazione normativa e nulla cambia nelle condizioni di scelta della stazione appaltante, rispetto alla previsione antecedente la novella, di applicare una disciplina sostanzialmente difforme da quanto previsto dal codice dei contratti e dalla normativa europea. L’integrazione annessa, quindi, non consente di superare i profili di illegittimità costituzionale relativi all'articolo 2, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2020, per i quali è pendete il ricorso dinanzi alla Corte costituzionale Reg. Ric. n. 50 del 2020 e che qui, per le medesime motivazioni, si ripropongono.

Si ritiene quindi di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale l’articolo 1, comma 4, della legge della provincia autonoma di Trento n. 13 del 2020, in quanto disciplina criteri di aggiudicazione che non sono in linea con l’articolo 95, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 67 della direttiva 24/2014/UE, con violazione dell’articolo 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione alla materia “tutela della concorrenza” di esclusiva competenza statale e con violazione dei limiti della competenza statutaria.

L'articolo 2, comma 3 della presente legge modifica l'articolo 3, comma 3 della legge n. 2/2020. La modifica nella parte in cui, nell'ambito dell'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, richiama l'articolo 2, comma 3 della legge n. 2 del 2020, si espone agli stessi rilievi sopra illustrati.

L’attuale disposizione recita: "3. Nel comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: "Gli appalti di lavori pubblici di importo superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso. Se i lavori sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, di questa legge".

Nulla vieta, naturalmente, che le amministrazioni aggiudicatrici possano scegliere di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o il criterio del prezzo più basso; tuttavia, la previsione della legge in esame nella parte in cui, nell'ambito dell'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, richiama l'articolo 2, comma 3 della legge n. 2 del 2020, si espone agli stessi profili di illegittimità prima esposti.

In relazione a quanto precede, si ritiene che il legislatore provinciale ecceda dalla propria competenza statutaria, che risiede negli articoli 8 e 9 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige e viola una norma fondamentale di riforma economico-sociale posta dalla disciplina statale di settore, il Codice dei contratti. Le Province hanno, infatti, la potestà di emanare norme legislative, entro i limiti indicati dall'articolo 4 ovvero in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali …. nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano devono adeguare la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme d'attuazione e conformare la propria legislazione in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal codice stesso (cfr. sent. Corte Cost. n. 411/08) o dalla normativa statale d’urgenza che ne modifica temporaneamente, all’occorrenza e per motivazioni di assoluto ordine superiore, la disciplina.

La Provincia invade, inoltre, la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), con violazione anche dell’articolo 117, primo comma della Costituzione che sancisce il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, in relazione all’articolo 67 della direttiva 24/2014/UE.

Alla luce di quanto precede, il Governo ritiene di dover impugnare la legge provinciale in esame ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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