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Codice della crisi d’impresa: il punto sugli indicatori di crisi

Le nuove procedure entreranno in vigore il 15 agosto 2020, come la maggior parte delle disposizioni del D.Lgs. 14/2019

martedì 23 aprile 2019 - Redazione Build News

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Sotto la lente di ingrandimento dell’ANCE i nuovi indicatori di crisi, che rileveranno la situazione di difficoltà dell’impresa, ai fini dell’accesso alle procedure d’allerta stabilite dal nuovo “codice della crisi d’impresa” (D.Lgs. 14/2019).

Nell’ambito della riforma delle procedure d’insolvenza, adottata con il “codice della crisi d’impresa” (D.Lgs. 14/2019), una delle novità di maggior rilievo riguarda la disciplina delle procedure d’allerta e composizione assistita della crisi (art.12).

Si tratta di una serie di regole volte a far emergere la situazione di difficoltà finanziaria dell’impresa, al fine di trovare tempestivamente soluzioni concordate con i creditori, in una fase antecedente all’intervento del tribunale, con l’ausilio di un organismo ad hoc costituito (Organismo di composizione della crisi – OCRI).

Tali procedure entreranno in vigore il 15 agosto 2020, come la maggior parte delle disposizioni del “codice della crisi d’impresa”.

GLI INDICATORI DELLA CRISI (ART.13). Il D.Lgs. individua in alcuni indicatori di crisi i parametri che attestano la situazione di difficoltà dell’impresa, da utilizzare ai fini delle procedure d’allerta e composizione della crisi.

In particolare, si tratta di «squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore (…), rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi (…) e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso».

Costituiscono indicatori della crisi quelli che misurano:

- la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa prodotti dall’impresa;

- l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;

- i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi (ivi compresi quelli riferiti ai debiti per le retribuzioni, o verso i propri fornitori).

Al riguardo, secondo l’ANCE, sono da valutare i possibili effetti degli indicatori della crisi sul settore delle costruzioni, al fine di comprendere se lo stesso possa essere ampiamente coinvolto dalle procedure d’allerta.

In tal senso, occorrerebbero delle simulazioni sui dati patrimoniali delle imprese e, in genere, sui parametri che sono alla base degli indici di crisi.

IL RUOLO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI. Tali indicatori verranno elaborati, con cadenza almeno triennale, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in modo specifico per ogni tipologia di attività economica, secondo la classificazione I.S.T.A.T., ed approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

L’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici così elaborati, deve specificarne le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e deve indicare, nella medesima nota, gli indici idonei a far presumere la sussistenza del suo stato di crisi (tali ulteriori indici devono essere ritenuti adeguati rispetto alla specificità dell’impresa da un professionista indipendente).

Sul punto, l’ANCE ritiene indispensabile intervenire nella definizione degli indicatori di crisi per il settore delle costruzioni, che dovranno necessariamente tener conto sia della specificità dell’attività esercitata (commesse pubbliche, costruzione per la vendita, riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), sia della collocazione dell’impresa sul territorio.

In sostanza, si ritiene che, in via preliminare, le imprese del settore vadano suddivise in gruppi omogenei, che tengano conto della specificità dell’attività esercitata e delle modalità di acquisizione dei lavori, utilizzando, ad esempio, una metodologia analoga a quella a suo tempo utilizzata per gli Studi di Settore, ad oggi in corso di sostituzione con gli Indici di Affidabilità Fiscale (ISA).

Gli indicatori di crisi potranno essere determinati solo successivamente a tale suddivisione, in grado di far emergere la tipicità di ciascuna impresa.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA (OCRI – ARTT. 16-17). A seguito dell’accertamento della crisi, con l’ausilio degli indicatori, all’Organismo di Composizione della Crisi viene demandato il compito di assistere l’impresa al fine di superare la situazione d’insolvenza mediante un accordo con i creditori, consentendo, così, il mantenimento della continuità aziendale.

Tale organismo è costituito presso ciascuna camera di commercio, territorialmente competente in base alla sede legale dell’impresa, ed è composto da un collegio di tre esperti, di cui uno è il referente.

In particolare, il D.Lgs. stabilisce che un membro del collegio appartenga all’associazione imprenditoriale di categoria del settore di riferimento del debitore, che dovrà possedere requisiti specifici, come previsto dal “codice della crisi d’impresa” (ad es. iscrizione ad uno specifico albo – cfr. art.17, 356 e 358).

A tal fine, ogni anno deve essere trasmesso all’OCRI dalle associazioni imprenditoriali di categoria un elenco riportante un congruo numero di esperti.

Leggi anche: “Codice della crisi d’impresa: la Guida sintetica dell'Ance

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