Leggi

Codice di Prevenzione Incendi: il TESTO AGGIORNATO al 17 aprile 2020

Il 5 aprile è entrato in vigore il DM 14/02/2020 che ha sostituito le RTV V.4, V.5, V.6, V.7 e V.8 per allinearle alla nuova impostazione

giovedì 23 aprile 2020 - Redazione Build News

1_a_b_a-codice-prevenzione-incendi-aggior17-4-20

Sul sito del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è pubblicato il testo del Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015) aggiornato al 17 aprile 2020.

Al fine di semplificare e razionalizzare il corpo normativo relativo alla prevenzione incendi, mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali, l’articolato è stato modificato dal DM 12/04/2019 (GU n. 95 del 23/04/2019). Le modifiche apportate da tale decreto sono entrate in vigore il 20/10/2019.

Successivamente, col DM 18/10/2019, per armonizzare meglio le varie sezioni del decreto, l’originario allegato 1 è stato interamente sostituito; in seguito, per allineare alla nuova impostazione le diverse RTV che erano state pubblicate (V.4, V.5, V.6, V.7 e V.8), il DM 14/02/2020 le ha sostituite.

Ricordiamo che il citato decreto 14 febbraio 2020 del Ministero dell'interno, recante “Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 6 marzo 2020 ed è entrato in vigore il 5 aprile scorso.

L'allegato A di questo decreto contiene le modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, relativamente alla sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:

V.4: uffici;

V.5: attivita' ricettive turistico - alberghiere;

V.6: autorimesse;

V.7: attivita' scolastiche;

V.8: attivita' commerciali.

I capitoli V.4 uffici, V.5 attivita' ricettive turistico - alberghiere, V.6 autorimesse, V.7 attivita' scolastiche, V.8 attivita' commerciali contenuti nell'allegato A al nuovo decreto, sostituiscono integralmente i corrispondenti capitoli dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Per le attivita' di cui all'art. 1 relative ad uffici, attivita' ricettive turistico-alberghiere, autorimesse, attivita' scolastiche e commerciali che, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, sono gia' state progettate sulla base delle regole tecniche verticali introdotte con i provvedimenti richiamati in premessa, ovvero alle stesse gia' conformi, il nuovo decreto non comporta adeguamenti.

In allegato il Codice di Prevenzione Incendi aggiornato al 17 aprile 2020

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Leggi copertina articolo
In vigore la Norma UNI 14825 per gli impianti di raffrescamento

Metodi di prova e valutazione a carico parziale e calcolo del rendimento...

Dello stesso autore


Ultime notizie
Salva Milano, la Camera approva la proposta di legge

Per consentire il superamento dei limiti di altezza e volumetrici per interventi...

Progetti
Fascicolo Sanitario nazionale: si entra nella fase 2.0

Il terzo incontro del convengo che promuove l’uso dell’FSE si è tenuto...

Prodotti
Dispositivi per impianti idrici versatili ed efficienti

Le soluzioni SOCLA di Watts sono pensate per la regolazione e la...