Il Ministero dell'Interno ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31 ottobre 2019 - Suppl. Ordinario n. 41, il decreto 18 ottobre 2019, recante “Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»”.
Questa attesa riscrittura del Codice di prevenzione incendi, che revisiona completamente la Regola Tecnica Orizzontale (RTO), è entrata in vigore il 1° novembre scorso.
L'allegato 1 del nuovo decreto contiene le modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 relative alle seguenti sezioni:
a) Sezione G - Generalita';
b) Sezione S - Strategia antincendio;
c) Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
c.1) V.1 (Aree a rischio specifico);
c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);
c.3) V.3 (Vani degli ascensori);
d) Sezione M - Metodi.
L'allegato 1 sostituisce integralmente l'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.
In caso di utilizzo dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio di cui al paragrafo G.2.7 dell'allegato 1, per la determinazione della durata dei servizi, trovano applicazione l'art. 3, comma 3 e l'art. 4, comma 2 del decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007.
Il decreto 18 ottobre 2019 – IN ALLEGATO - è entrato in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.