Con il Comunicato del Presidente dell’Anac del 12 aprile 2017, l'Autorità anticorruzione ha precisato che per i CIG (Codici Identificativi Gara) acquisiti entro il 30 aprile 2011, di importo inferiore a 40.000 euro (non soggetti agli obblighi comunicativi e contributivi così come dedotti dai vari comunicati del Presidente e delibere dell’Autorità sulla materia) non si applicano le disposizioni di cui alla Delibera n. 1/2017.
Applicazione della Delibera n. 1 dell’ 11 gennaio 2017: Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG
1) Domanda: La delibera n. 1/2017 si applica anche agli Smart CIG?
Risposta: No. L‘ambito di applicazione della Delibera n. 1/2017 sono solo i CIG. Gli Smart-CIG per loro natura non prevedono una “fase“ di perfezionamento. Si precisa che, viceversa, il perfezionamento è dovuto per tutti i CIG “ordinari”, compresi quelli acquisiti per importi inferiori alla soglia dei 40.000 euro.
2) Domanda: come è possibile avere l’elenco dei CIG non perfezionati?
Risposta: Sul sistema Simog è disponibile la funzione “Elenco CIG acquisiti” attraverso la quale ciascun utente abilitato al profilo di RUP può visionare tutti i CIG acquisiti dalla stazione appaltante, ivi compresi quelli non perfezionati (o in lavorazione), di altri RUP e di altri centri di costo. E’ possibile filtrare per codice fiscale del RUP richiedente, per centro di costo della stazione appaltante e per intervallo di date di acquisizione. Attraverso la funzionalità di ricerca standard il RUP può inoltre scaricare in formato csv i CIG relativi al proprio centro di costo, ivi compresi quelli non perfezionati.
3) Domanda: La cancellazione automatica dal sistema si applica anche ai CIG creati prima dell’entrata in vigore della Delibera n. 1/2017?
Risposta: No. La disposizione relativa alla cancellazione automatica dal sistema si applica ai soli CIG creati a decorrere dal 16 febbraio 2017, data di entrata in vigore della delibera. Per i CIG acquisiti prima dell’entrata in vigore della Delibera valgono le indicazioni fornite al punto 2 della Delibera stessa di cui si riporta la disposizione testuale: “Entro il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente deliberazione, occorre procedere al perfezionamento di tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati. Il relativo adempimento è posto in carico ai RUP che li hanno acquisiti o a quelli che sono subentrati nella relativa competenza; nei loro confronti, in caso di inadempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 213, commi 9 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”