Sentenze

Cogenerazione a biomasse e qualifica di “industria insalubre”: chiarimenti dal Tar Piemonte

Non si può concludere per la natura di industria insalubre di un impianto, sulla base del mero riferimento al dato terminologico o di generiche considerazioni in ordine al processo produttivo utilizzato

lunedì 3 dicembre 2018 - Redazione Build News

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Una società ha impugnato il decreto del Comune di Borgosesia con il quale l'attività produttiva esercitata dalla stessa presso l'impianto di cogenerazione alimentato a biomasse legnose è stato classificato ai sensi dell'art. 216 del R.D. n. 1265/1934 "industria insalubre" alla voce "Classe 1, sez. C, p.7: centrali termoelettriche".

Con la sentenza n. 1273/2018 depositata il 26 novembre, la prima sezione del Tar Piemonte ricorda che sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “l’assimilazione delle centrali a biomasse alle centrali termoelettriche previste dal DM. 5.9.1994 non possa essere operata solo sulla base di considerazioni terminologiche o delle soluzioni adottate dalla Presidenza del Consiglio con riferimento ad altri impianti, ma debba considerare, sulla base di idonei contributi tecnici, l’omogeneità o la differenza sostanziale sussistente tra i nuovi impianti di produzione di energia elettrica a biomasse (non considerati in sede di emanazione del DM 5 settembre 1994, in quanto non particolarmente diffusi all’epoca) e le centrali termoelettriche, sotto il profilo dell’emissione di vapori, gas o altre esalazioni insalubri” e, quindi, in definitiva, del possibile impatto sulle salute degli abitanti le zone circostanti. In mancanza di una valutazione in sede di decreto ministeriale e di una valutazione tecnica in ordine alla sostanziale equivalenza degli impatti dannosi sulla salute derivanti dalle centrali termoelettriche (nella versione tecnologica prevalente nel 1994) e dalle centrali a biomasse, non può concludersi per la natura di industria insalubre di un impianto, sulla base del mero riferimento al dato terminologico o di generiche considerazioni in ordine al processo produttivo utilizzato” (T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 7 gennaio 2017, n. 27; TAR Toscana, sez. II, 3 marzo 2015, n. 362).

In allegato la sentenza del Tar Piemonte

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