Sentenze

Cogenerazione ad alto rendimento (CAR), il Tar Lombardia annulla due delibere dell'Autorità

Ai fini della qualificazione di unità di produzione di cogenerazione ad alto rendimento, ciò che rileva è il risparmio di produzione di energia primaria (c.d. PES), e non già la quantità di energia prodotta mediante cogenerazione

venerdì 20 luglio 2018 - Redazione Build News

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Con la sentenza n.1741/2018 pubblicata il 18 luglio, la terza sezione del Tar Lombardia ha disposto l'annullamento delle delibere ARG/elt 181/11 del 15 dicembre 2011 e ARG/elt 187/11 del 22 dicembre 2011 dell’ex Autorità per l’energia elettrica e il gas – ora Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) - nella parte in cui prevedono che per unità di produzione di cogenerazione, ai fini del riconoscimento dei benefici e degli incentivi previsti, si intende un’unità di produzione di cogenerazione ad alto rendimento per la quale la grandezza ECPH risulti superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica della medesima unità di produzione.

“Dall’esame della normativa di riferimento si ricava che, ai fini della qualificazione di unità di produzione di cogenerazione ad alto rendimento, ciò che rileva è il risparmio di produzione di energia primaria (c.d. PES), e non già la quantità di energia prodotta mediante cogenerazione”, osserva il Tar Lombardia.

Le delibere dell’Autorità impugnate con il ricorso accolto dal Tar Lombardia, invece, “introducono un criterio che non trova rispondenza nella normativa di riferimento. Il provvedimento infatti richiede, ai fini del riconoscimento della priorità del dispacciamento, che l’unità di produzione di cogenerazione ad alto rendimento, oltre a rispondere ai requisiti indicati dal D.lgs. 20/2007, possieda una grandezza ECHP (cioè l’energia prodotta mediante cogenerazione) superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica della medesima unità di produzione.

Tale ulteriore requisito, che non trova alcun supporto nel dato normativo, determina una limitazione delle unità di produzione qualificabili ad alto rendimento”.

Pertanto la previsione delle delibere “si pone in contrasto con la normativa positiva di riferimento e con la sua ratio, che è quella di incentivare e privilegiare l’utilizzo dell’energia prodotta mediante impianti, come quelli di cogenerazione, che consentano risparmio di energia primaria e la riduzione delle emissioni, con l’obiettivo di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla competitività dell'Unione europea e dei suoi Stati membri”.

“Una previsione, come quella contenuta nelle delibere dell’Autorità impugnate in questa sede, che determini limitazioni che non trovano alcun riscontro nella normativa di riferimento, non è giustificabile neppure secondo una lettura teleologica e sistematica della normativa stessa”, concludono i giudici amministrativi lombardi.

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