Sentenze

Cogenerazione ad alto rendimento, il Consiglio di Stato bacchetta il Gse

Il D.M. 5 settembre 2011 non legittima il Gse a revocare gli incentivi senza prima avere accertato che l’impianto, al di là dei malfunzionamenti dei misuratori, abbia conseguito o meno gli obiettivi imposti dalla legge

venerdì 7 ottobre 2016 - Redazione Build News

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Il caso esaminato dal Consiglio di Stato riguarda l'annullamento da parte dal Gestore dei servizi energetici (Gse) del riconoscimento di due impianti come cogenerativi ad alto rendimento (ai sensi del D.Lgs. 20/2007), con conseguente annullamento dei benefici economici riconosciuti a una società ai sensi del D.M. 5 settembre 2011.

Il Gse ha contestato alla società che gestisce i due impianti il metodo di determinazione dei parametri utilizzati per il calcolo dell’energia di alimentazione di ciascuna unità negli anni di produzione 2010, 2011 e 2012 in occasione di alcuni malfunzionamenti che la strumentazione di misura del volume del gas avrebbe subito.

Il Gestore ha quindi richiesto alla società di restituire i certificati bianchi (3.445 titoli) relativi alle suddette annualità e 2.399 ipoteche presenti sul conto di proprietà della società, per un importo totale superiore a 630mila euro.

Con la sentenza n.4094/2016 pubblicata il 5 ottobre, la quarta sezione del Consiglio di Stato precisa che la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione del 4° comma dell'articolo 11 del D.M. 5 settembre 2011, il quale “non consente al Gse di annullare il riconoscimento come unità cogenerative ad alto rendimento, né di revocare tout court i benefici.”

“L’art. 11 c. 4 del D.M. 5 settembre 2011, infatti, invita l’operatore economico ad intervenire sul ripristino del funzionamento dei sistemi di misurazione, ma non legittima il Gse a revocare una qualifica oramai riconosciuta, per di più con effetto retroattivo e tanto meno legittima il Gse a revocare le agevolazioni, senza prima avere accertato che l’impianto, al di là dei malfunzionamenti dei misuratori, abbia conseguito o meno gli obiettivi imposti dalla legge.”

Palazzo Spada osserva inoltre che “non si possono confondere le ipotesi di cui al 3° comma dell’art. 11 D.M. cit. – che presuppongono l’accertamento della responsabilità del gestore e che attengono a difformità strutturali dell’impianto, volutamente sottaciute – con quelle di cui al 4° comma, vale a dire con le ipotesi di avarie e malfunzionamenti dei misuratori, non prevedibili ed indipendenti dalla volontà del gestore.”

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