Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 333/54 del 19 dicembre 2015 è stato pubblicato il regolamento delegato Ue 2015/2402 della commissione del 12 ottobre 2015 che, abrogando la decisione di esecuzione 2011/877/UE, rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore, in applicazione della direttiva 2012/27/UE.
I valori di riferimento per la produzione separata di calore e di energia elettrica di cui alla decisione 2011/877/UE sono di applicazione fino al 31 dicembre 2015 e i nuovi valori di riferimento dovranno essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2016.
FISSAZIONE DEI VALORI DI RENDIMENTO DI RIFERIMENTO ARMONIZZATI. I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore sono definiti rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.
FATTORI DI CORREZIONE DEI VALORI DI RENDIMENTO DI RIFERIMENTO ARMONIZZATI PER LA PRODUZIONE SEPARATA DI ENERGIA ELETTRICA. Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all'allegato III, per adattare i valori di rendimento di riferimento armonizzati fissati nell'allegato I alle condizioni climatiche medie di ciascuno Stato membro. Se, in base a dati meteorologici ufficiali, la temperatura ambientale annuale presenta scarti di 5 °C o più sul territorio di uno Stato membro, quest'ultimo ha la facoltà, previa notifica alla Commissione, di utilizzare più zone climatiche ai fini del primo comma, quando applica il metodo di cui all'allegato III. Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all'allegato IV per adattare i valori di rendimento di riferimento armonizzati fissati nell'allegato I al fine di tenere conto delle perdite evitate sulla rete. Se uno Stato membro applica sia i fattori di correzione di cui all'allegato III, sia quelli di cui all'allegato IV, esso applica l'allegato III prima di applicare l'allegato IV.
APPLICAZIONE DEI VALORI DI RENDIMENTO DI RIFERIMENTO ARMONIZZATI PER LA PRODUZIONE SEPARATA DI ENERGIA ELETTRICA. Gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'allegato I in relazione all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione. Tali valori di rendimento di riferimento armonizzati si applicano per un periodo di 10 anni a decorrere dall'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione.
A partire dall'undicesimo anno successivo all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione, gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati che, a norma del paragrafo 1, si applicano alle unità di cogenerazione di 10 anni di età.
Tali valori di rendimento di riferimento si applicano per un anno. L'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione è l'anno civile nel corso del quale l'unità inizia a produrre energia elettrica.
APPLICAZIONE DEI VALORI DI RENDIMENTO DI RIFERIMENTO ARMONIZZATI PER LA PRODUZIONE SEPARATA DI CALORE. Gli Stati membri applicano i valori di riferimento armonizzati di cui all'allegato II in relazione all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione. L'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione è l'anno civile di costruzione.
AMMODERNAMENTO DI UN'UNITÀ DI COGENERAZIONE. Se il costo d'investimento per l'ammodernamento di un'unità di cogenerazione esistente supera il 50 % del costo d'investimento per una nuova unità di cogenerazione analoga, l'anno civile nel corso del quale l'unità di cogenerazione ammodernata inizia a produrre energia elettrica è considerato come l'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione ammodernata.
MISCELA DI COMBUSTIBILI. Se l'unità di cogenerazione utilizza più tipi di combustibili, i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata sono applicati in proporzione alla media ponderata dell'apporto energetico dai vari combustibili.
ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE. Il regolamento è entrato in vigore il 20 dicembre 2015 e si applica dal 1° gennaio 2016.